Vacanze di Pasqua: quando al supplente spetta lo stipendio. I tre elementi imprescindibili

Vacanze di Pasqua: quando al supplente spetta lo stipendio. I tre elementi imprescindibili

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Supplenze e graduatorie di istituto: quando il supplente ha diritto al pagamento della sospensione delle lezioni nel periodo delle vacanze di Pasqua, quest’anno dal 14 al 19 aprile. In base all’art. 40, comma 3 (docenti) e 60 commi 1 e 2 (ATA), del CCNL 29/11/2007, qualora il titolare “si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.

Una lettrice chiede

Buonasera, insegno momentaneamente come supplente. Vi seguo sempre… volevo capire se le vacanze di Pasqua mi verranno  calcolate e pagate. Non so di preciso quando rientra il docente titolare. Grazie mille

I casi di riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze al supplente si basano su tre elementi imprescindibili e che devono necessariamente coesistere:

  • il titolare deve essere assente da almeno 7 gg. prima la sospensione delle lezioni;
  • deve essere assente in modo continuativo (a qualunque titolo, anche con diverse certificazioni e motivazioni) durante tutto il periodo della sospensione delle lezioni;
  • l’assenza deve essere tale fino ad almeno 7 gg. dopo la ripresa delle lezioni.

Basta che manchi uno solo dei 3 elementi indicati e l’art. 40/3 (di cui sopra) non può essere applicato al personale supplente.

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, 2022-04-07 16:47:00, Supplenze e graduatorie di istituto: quando il supplente ha diritto al pagamento della sospensione delle lezioni nel periodo delle vacanze di Pasqua, quest’anno dal 14 al 19 aprile. In base all’art. 40, comma 3 (docenti) e 60 commi 1 e 2 (ATA), del CCNL 29/11/2007, qualora il titolare “si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.
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