Valorizzazione docenti, Romito (ANP Puglia): ‘Intanto chiudere al più presto la contrattazione integrativa’

Valorizzazione docenti, Romito (ANP Puglia): ‘Intanto chiudere al più presto la contrattazione integrativa’

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I dirigenti scolastici stanno cercando di capire cosa accadrà con gli eventuali fondi per la valorizzazione docenti dato che le contrattazioni integrative si sono appena chiuse o, in alcune scuole, si stanno chiudendo: sospendere la conclusione della contrattazione, se non è già chiusa, o pensare a riaprirla per inserire i nuovi fondi che dovrebbero arrivare ai docenti? Ci viene in aiuto Roberto Romito, presidente di ANP Puglia che spiega a Tuttoscuola quali sono i punti da tenere fissi. Primo: la valorizzazione docenti che discende dalla Legge 205/2017 (art.1 c. 593bis) non deve essere confusa con il “bonus” docenti della Legge 107.

Il pasticcio di questi giorni si riferisce ad eventuali ulteriori assegnazioni di fondi per il MOF in relazione alla data di conclusione, per tutte le scuole, del contratto integrativo di istituto, che si deve chiudere ogni anno entro il 30 novembre e che quindi dovrebbe essere già concluso. Cosa devono fare i dirigenti scolastici?

“Si, è necessario fare chiarezza su alcune voci che stanno circolando e che metterebbero in discussione i tempi di conclusione delle trattative per il rinnovo dei contratti integrativi di istituto per l’anno scolastico 2022/2023. Innanzitutto, a norma dell’art. 22, comma 7, del vigente CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre. E’ del tutto evidente che il termine del 30 novembre, ancorché non perentorio dato che non è sanzionato il suo mancato rispetto, è tuttavia fissato da un accordo contrattuale e pertanto impegna le parti che lo hanno sottoscritto. E impegna quindi tutti i dirigenti delle scuole, intesi come parti pubbliche, che lo devono applicare. Ed è altrettanto noto che tale termine tiene conto anche di eventuali periodi di proroga delle trattative per il mancato raggiungimento dell’accordo (si vedano i commi 5 e 6 dello stesso articolo 22)”.

Assodato quindi che i dirigenti debbano continuare a considerare il 30 novembre giorno finale per la chiusura della contrattazione, come inserire i fondi che dovrebbero arrivare?

“Vorrei ricordare le ragioni per le quali è importante che le scuole rispettino questa data: l’apertura tempestiva delle trattative e la loro chiusura nei termini costituiscono, per la parte pubblica, un segnale al personale dipendente di correttezza e buona fede nella tenuta delle relazioni sindacali; il dirigente si pone in tal caso come garante dei lavoratori, che hanno diritto ad avere un contratto sul salario accessorio nei tempi più rapidi possibili, e assicura l’immediata copertura giuridica agli incarichi già assegnati più o meno formalmente, la quale consegue dalla stipula del contratto integrativo; si evita il rischio di un contenzioso per comportamento antisindacale del dirigente o comunque si evita il fatto che il ritardo possa costituire un’aggravante in un eventuale contenzioso che dovesse manifestarsi successivamente su altri temi. Pertanto, attiriamo l’attenzione dei colleghi sulla necessità, se non già fatto, di chiudere al più presto le trattative; risulta che in molte scuole ciò si sia verificato e che in altre lo si farà nei prossimi giorni antecedenti le vacanze natalizie”.

Cosa accadrà quindi con gli ulteriori fondi che dovrebbero arrivare, se le scuole chiudono la contrattazione in questi giorni? 

“La chiusura non andrà a detrazione della possibile assegnazione di ulteriori fondi a valere sul MOF 2022/2023 (come quelli previsti dall’art. 1, c. 593 bis (lettere b-bis e b-ter), della Legge n. 205/2017 che stanzia 30 milioni di euro per valorizzare – leggi: retribuire accessoriamente) i docenti che garantiscano la continuità didattica non avendo richiesto la mobilità nell’ultimo quinquennio, nonché i docenti che prestano servizio da almeno cinque anni, risiedendo al di fuori della provincia in cui è ubicata la scuola, in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori critici degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica. Si tratta di requisiti non  cumulabili fra di loro, come stabilito nel decreto 258 dell’ex Ministro Patrizio Bianchi,  del 30 settembre scorso”.

Arriverà qualche documento dal Ministero?

“Poiché i compensi suddetti sono stanziati sul MOF nel bilancio di esercizio del Ministero del 2022, vi sarà (non siamo in grado di precisare quando) un decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero stesso che quantificherà e ripartirà tra le singole scuole le risorse aggiuntive di cui sopra. Trattandosi di compenso accessorio incluso nel MOF, anche se il suo utilizzo è “vincolato” da quanto previsto dalla Legge 205 e dal decreto del 30 settembre, il quale indica anche alcuni criteri di massima per la sua suddivisione fra le tipologie di docenti interessati (si veda l’art. 2), è del tutto evidente che saranno necessari ulteriori criteri da definire in sede di contrattazione integrativa di istituto al fine di poterne effettuare la corresponsione agli aventi diritto. Si noti che la materia di cui stiamo trattando non implica alcuna ridefinizione delle altre poste contrattuali da cui è composto attualmente il MOF come comunicato ad ogni singola scuola dal Ministero con la nota prot. n. 46445 del 4 ottobre scorso, essendo questi ulteriori fondi in arrivo – come si è detto – vincolati ad una destinazione ben precisa e gli interessati individuabili sulla base di evidenze e dati risultanti alle anagrafi del personale delle istituzioni scolastiche”.

In conclusione, i fondi in arrivo non sono “mescolabili” con gli altri che compongono il MOF (ossia il FIS e i fondi per funzioni strumentali, ore eccedenti, incarichi specifici ATA etc.)…

“Aggiungiamo inoltre che tale compenso spetterà agli interessati in aggiunta e non in sostituzione o in variazione di compensi accessori loro attribuiti ad altro titolo: ad esempio, un docente funzione strumentale percepirà il compenso accessorio individuato dal contratto integrativo dell’istituto per tale funzione e, se rientrasse fra le categorie beneficiate dalla Legge 205/2017, percepirà anche quest’ultimo in aggiunta al primo.

Quindi sarebbe assolutamente errato sospendere o rinviare la sottoscrizione del contratto integrativo oppure riaprirla se l’accordo è stato già raggiunto o se esso è prossimo ad esserlo, in attesa del decreto direttoriale di ripartizione di questo fondo aggiuntivo che non sappiamo quando verrà emanato. A ciò si potrà provvedere, ed è questo il consiglio che diamo, una volta che alle singole scuole saranno resi noti ed assegnati i fondi aggiuntivi di cui parliamo, con una semplice ‘sequenza contrattuale’ che andrà ad integrare il contratto già concluso”.

Ascolta l’audio del presidente di ANP Puglia

 © RIPRODUZIONE RISERVATA

, , Pubblicato da Anna Maria De Luca*
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