Valutazione titoli nella mobilità e nella graduatoria interna di istituto: cosa stabilisce la tabella  allegata al CCNI

Valutazione titoli nella mobilità e nella graduatoria interna di istituto: cosa stabilisce la tabella allegata al CCNI

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La valutazione dei titoli è regolata dalla tabella allegata al CCNI. Le regole sono valide sia per la mobilità che per la graduatoria interna di istituto. Vediamo le differenze

Una lettrice ci scrive:

Prima di iscrivermi ad un corso di perfezionamento biennale vorrei sapere se, per la mobilità e le graduatorie interne, nella valutazione dei titoli generali può essere superato il limite di 10 punti.
Riporto un esempio: due diplomi accademici di II livello (10 punti) più un corso di perfezionamento biennale (5 punti) per un totale di 15 punti.

Come prevede il CCNI sulla mobilità la valutazione del punteggio spettante per trasferimento, passaggio di cattedra, passaggio di ruolo e graduatoria interna di istituto, è regolata dalle tabelle di valutazione allegate al contratto (Allegato 2 – Tabella A per i trasferimenti e Tabella B per la mobilità professionale)

I criteri di valutazione sono, quindi, differenti a seconda che si tratti di mobilità territoriale o
mobilità professionale

Mobilità territoriale

Per il trasferimento il punteggio spettante si calcola in base alle voci presenti nella Tabella A come di seguito indicato:
A1- Anzianità di servizio
A2- Esigenze di famiglia
A3- Titoli generali

Per quanto concerne i titoli generali (sezione A3 della Tabella), una nota esplicativa sottolinea quanto segue:
N.B. i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di 10 punti

Il punteggio spettante per i titoli, quindi, non può superare i 10 punti per i titoli relativi alle lettere B), C), D), E), F), G), I), L), e a questi 10 punti possono essere aggiunti i 12 punti previsti nella lettera A), “superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza” e i 3 punti massimi previsti nella lettera H, “per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame….punti 1“, per i quali è prevista la valutazione del punteggio soltanto per tre anni scolastici (1998/99 – 1999/2000 – 2000/2001)

Il punteggio massimo valutabile per i titoli generali, comprendendo le voci A) e H), è, quindi, di 25 punti

Mobilità professionale

Per il passaggio di cattedra e il passaggio di ruolo il punteggio spettante si calcola in base alle voci presenti nella Tabella B come di seguito indicato:
B1- Anzianità di servizio
B2- Titoli generali

Per la mobilità professionale non si valutano, quindi, le esigenze di famiglia e per la valutazione dei titoli non è prevista alcuna limitazione quantitativa come per la mobilità territoriale

Per la graduatoria interna di istituto il punteggio si valuta in base alla tabella A) con le precisazioni riguardanti il trasferimento d’ufficio

Conclusioni

La nostra lettrice, quindi, se ha già cumulato 10 punti con corsi o diplomi accademici, anche se farà ulteriori corsi di perfezionamento non potrà valutarli perchè ha già raggiunto il massimo consentito

Questo, come chiarito sopra, vale per il trasferimento e per la graduatoria interna ddi istituto, mentre potrà sempre valutarli per la mobilità professional

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