Il docente già di ruolo, assunto nuovamente a tempo indeterminato, è soggetto al vincolo di permanenza nella scuola di assunzione?
Tutti i docenti neoassunti in ruolo (fatte salve le previste deroghe) sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Tale vincolo è previsto dall’articolo 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come modificato dal DL n. 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023):
Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Dal combinato disposto del sopra riportato art. 399/3 e dell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017:
- i neoassunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, devono restare nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, gli interessati possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dall’articolo 3/3 DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.
Il vincolo sopra illustrato dovrebbe essere attenuato dall’art. 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21, secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per il ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01, con la persona con disabilità da assistere. Lo stesso dicasi per il personale con disabilità di cui all’articolo 21 della legge 104/92.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Porrei un quesito relativamente alla procedura concorsuale per docenti appena bandita dal MIM. Se un docente già in ruolo (confermato ante 2019) dovesse partecipare per il medesimo grado e classe di concorso (o anche diversa classe di concorso/posto) e risultasse vincitore, all’atto della nomina sarebbe sottoposto al vincolo per il blocco della mobilità in quanto neo-immesso, anche se già in ruolo nello stesso grado?
Come detto sopra, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto devono permanere per non meno di tre anni nella scuola di assunzione, nel medesimo di tipo di posto e classe di concorso (ferme restando le deroghe e le eccezioni sopra riportate). Come si può leggere nell’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 sopra riportato nonché nell’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017 non si fa distinzione alcuna nel caso di docenti già immessi in ruolo, che vengono nuovamente assunti a tempo indeterminato. Pertanto, stando alla lettera del testo, non è prevista alcuna deroga per i docenti già a tempo indeterminato. D’altra parte, si tratta di procedura diversa di assunzione e la finalità della norma è quella di garantire una certa continuità didattica agli allievi (sebbene sia contemplata la possibilità di assegnazione/utilizzazione provinciale nonché di accettare incarichi a tempo determinato).
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