Vincolo quinquennale sostegno, in caso di nuova immissione in ruolo riparte da capo?

Vincolo quinquennale sostegno, in caso di nuova immissione in ruolo riparte da capo?

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Per il docente assunto nuovamente su posto di sostegno, il vincolo quinquennale riparte da capo oppure si computano gli anni di servizio precedentemente svolti su tale tipologia di posto?

Le disposizioni relative al vincolo quinquennale su posto di sostegno sono contenute nel CCNI 2022/25 sulla mobilità, al cui art. 23 leggiamo quanto segue (riportiamo solo i commi relativi all’assunzione in ruolo su sostegno, fermo restando che il vincolo interessa anche chi ottiene il trasferimento (da posto comune a sostegno) ovvero il passaggio di ruolo su posto di sostegno (da posto comune a sostegno oppure da sostegno a sostegno):

  • Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie immessi in ruolo per l’insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione (comma 12)
  • I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente
    preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di
    disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione (comma 13)

Dunque, il docente assunto in ruolo su posto di sostegno è soggetto al vincolo quinquennale su tale tipologia di posto. Durante i cinque anni di vincolo, gli interessati possono presentare domanda di trasferimento (e in questo caso gli anni di vincolo vanno solo completati e non ripartono da capo) o di passaggio di ruolo sempre e solo su posto di sostegno (in tal caso il vincolo riparte da capo). Precisiamo che i predetti movimenti sono possibili, a condizione che l’interessato non sia sottoposto a nessuno degli altri vincoli previsti da CCNI 2022/25.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono un’insegnante di sostegno della scuola primaria. Ho preso il ruolo con riserva su sostegno nel 2018. Dopo tre anni mi è stato revocato con trasformazione del contratto da TI a TD. Quest’anno ho ripreso il ruolo sempre su sostegno primaria da GM. Ai fini del vincolo quinquennale su sostegno, valgono anche i tre anni di ruolo con riserva?

Rispondiamo alla lettrice che dovrà svolgere i cinque anni previsti su tale tipologia di posto, in quanto le disposizioni normative vigenti non prevedono di computare gli anni precedentemente svolti in ruolo su sostegno con riserva. A ciò si aggiunga il fatto che, all’atto dell’assunzione in ruolo, la lettrice non era assunta a tempo indeterminato, ma aveva terminato di svolgere una supplenza con contratto a tempo determinato.

In definitiva, la lettrice dovrà restare cinque anni su tale tipologia di posto, per cui potrà chiedere trasferimento su posto comune solo dopo il superamento del vincolo. Aggiungiamo che, superato il vincolo triennale previsto per i neoassunti dall’a.s. 2023/24, la lettrice potrà presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio di ruolo su posto di sostegno. Riguardo al passaggio di ruolo, ricordiamo che i requisiti richiesti sono: abilitazione per grado di istruzione richiesto; superamento dell’anno di prova nel grado di titolarità; specializzazione su posto di sostegno del grado di istruzione richiesto.

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