Vincolo quinquennale sul sostegno: quali regole per il calcolo del quinquennio?

Vincolo quinquennale sul sostegno: quali regole per il calcolo del quinquennio?

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Il docente titolare sul sostegno ha il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno. Deve superarlo prima di passare su posto comune.

Una lettrice ci scrive:

Sono entrata di ruolo l’anno scorso sul posto sostegno, anno 2021-2022 sul sostegno (seppur con decorrenza giuridica retrodatata a 2020-2021), ma ho abilitazione su italiano. Posso chiedere il passaggio nel 2024/2025? Ossia nel quinto anno di ruolo su sostegno?

Il docente titolare sul sostegno ha l’obbligo di permanenza quinquennale su questa tipologia di posto e non potrà chiedere mobilità su materia prima di aver superato tale vincolo temporale.

Il computo del quinquennio segue precise regole come esplicitate nel CCNI sulla mobilità

Da quando decorre il quinquennio?

La valutazione del quinquennio decorre dall’anno scolastico di immissione in ruolo con titolarità sul sostegno o, per i docenti che hanno parteciato alla mobilità, dall’anno scolastico in cui si è ottenuto il trasferimento da materia a sostegno.

Nel caso di passaggio di ruolo il calcolo del quinquennio parte dall’inizio anche per i docenti già titolari sul sostegno in altro grado di istruzione. Come chiarisce, infatti, l’art.23 comma 11 del contratto, “I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio

Come si calcola il quinquennio

Nel computo del quinquennio deve essere incluso anche l’eventuale anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, derivante dall’applicazione dell’art. 1, comma 4–bis del decreto-legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto.

Nel quinquennio, inoltre, si considera anche l’anno scolastico in corso.

Conclusioni

La nostra lettrice, immessa in ruolo sul sostegno nell’a.s. 2021/22, con decorrenza giuridica 2020/21, completerà il quinquennio nell’anno scolastico 2024/25, che rappresenta il quinto anno sul sostegno.

La docente potrà, quindi, chiedere trasferimento su materia nell’anno scolastico 2024/25 per l’anno scolastico 2025/26

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