Vincolo quinquennale sul sostegno: riguarda la tipologia di posto, ma non la sede

Vincolo quinquennale sul sostegno: riguarda la tipologia di posto, ma non la sede

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Il docente nel vincolo quinquennale sul sostegno può partecipare alla mobilità, ma solo per la tipologia di posto di titolarità

Una lettrice ci scrive:

I docenti di sostegno per poter richiedere la mobilità in altra regione in caso di ricongiungimento familiare devono necessariamente aspettare 5 anni dell’immissione in ruolo a differenza di tutti gli
altri docenti?

Il vincolo quinquennale è un obbligo di permanenza temporale sulla tipologia di posto di titolarità che interessa esclusivamente gli insegnanti titolari sul sostegno

Riferimenti normativi

L’obbligo di permanenza quinquennale sul sostegno è stabilito nel CCNI sulla mobilità, dove, nell’art.23 comma 7, si stabilisce quanto segue:

Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. […..]”

Tale vincolo interessa, chiaramente, non solo i docenti che ottengono il trasferimento da posto comune a sostegno, ma anche i docenti immessi in ruolo sul sostegno.

Come si calcola il vincolo quinquennale

Ai fini del computo del quinquennio si include anche l’eventuale anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo e viene valutato anche l’anno scolastico in corso.

È utile chiarie che il vincolo quinquennale non è una tantum, ma si deve ripetere ogni volta che si presentano le condizioni previste dalla normativa, come nei casi di seguito indicati a titolo esplicativo.

Il docente che ha superato il vincolo e si trasferisce su posto comune se, negli anni successivi, partecipa di nuovo alla mobilità sul sostegno e ottiene il movimento richiesto, dovrà rispettare un nuovo vincolo quinquennale.

Il docente titolare sul sostegno che ottiene passaggio di ruolo sempre sul sostegno, dovrà ricominciare il computo del quinquennio a decorrere dall’anno scolastico in cui ottiene il passaggio

Mobilità per il docente nel vincolo quinquennale

Il docente nel vincolo quinquennale può parteciare alla mobilità solo per posti sul sostegno.

Il vincolo di permanenza interessa, quindi, la tipologia di posto e non la scuola di titolarità, come erroneamente ritiene la nostra lettrice.

Se si tratta di docente che ha il vincolo triennale nella scuola di titolarità, in seguito a trasferimento volontario sul sostegno in una scuola richiesta analiticamente o a immissione in ruolo sul sostegno, una volta superato il triennio potrà chiedere trasferimento in altra scuola, anche di altra regione, ma soltanto sul sostegno in quanto non ha ancora completato il quinquennio.

Non è obbligato, quindi a rimanere cinque anni nella stessa scuola, in quanto il vincolo quinquennale riguarda solo la tipologia di posto di titolarità, cioè il sostegno, vincolo che potrà completare, quindi, anche in una  scuola diversa

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