Vincolo sul sostegno dopo il passaggio di ruolo: si rinnova nel nuovo grado di titolarità

Vincolo sul sostegno dopo il passaggio di ruolo: si rinnova nel nuovo grado di titolarità

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Il vincolo quinquennale sul sostegno non è “una tantum”, ma può essere ripetuto in seguito a mobilità, in base alla tipologia di movimento ottenuto

Una lettrice ci scrive:

Sono di ruolo su sostegno dal 2013, Scuola Secondaria Primo Grado; nell’anno scolastico 2022/2023 ho ottenuto il passaggio di ruolo alle Superiori, sempre sul sostegno: il mio sindacalista oggi mi ha detto che non sono soggetta al vincolo quinquennale perche’ ho gia fatto 5 anni su sostegno, quindi potrò chiedere trasferimento anche su posto comune. Così è? Lui sostiene che il vincolo sia 5 anni su sostegno e basta, indipendentemente dal grado di istruzione

Il docente titolare sul sostegno è obbligato a rimanere su questa tipologia di posto per cinque anni.
Si tratta del vincolo quinquennale stabilito nel CCNI che impedisce ai docenti interessati di partecipare alla mobilità su posto comune per un quinquennio

Riferimento normativo

Il vincolo quinquennale sul sostegno è previsto nell’art.23 comma 7 del contratto sulla mobilità, dove si stabilosce quanto segue:

Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. […]”

Tale vincolo si applica anche ai docenti immessi in ruolo sul sostegno e decorre dall’anno scolastico dell’immissione in ruolo, oppure, per i docenti trasferiti da posto comune a sostegno, dall’anno scolastico per il quale si è ottenuto il trasferimento

Il vincolo quinquennale può essere ripetuto

Una volta concluso il quinquennio di permanenza sul sostegno il docente, se non sottoposto ad altri vincoli, potrà partecipare alla mobilità su posto comune.

Se, però, negli anni successivi, una volta ottenuta la titolarità su posto comune, decidesse di ritornare sul sostegno con un nuovo trasferimento, il docente sarà di nuovo sottoposto al vincolo quinquennale anche se già superato in precedenza.

Lo stesso discorso vale per il passaggio di ruolo, in seguito al quale il vincolo quinquennale si conteggia dall’inizio anche se il docente che ha ottenuto il passaggio rimane titolare sul sostegno e modifica soltanto il grado di titolarità.

Secondo il comma 11 del succitato art.23, infatti, ” […] I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio. […]”

Conclusioni

L’informazione fornita alla nostra lettrice da parte del sindacalista non è, quindi, corretta.

Avendo ottenuto passaggio di ruolo sul sostegno, dalla Secondaria I grado alla Secondaria II grado,  è
sottoposta al vincolo quinquennale sul sostegno anche se lo ha già superato nel precedente grado
di titolarità.

Per partecipare alla mobilità su posto comune dovrà, quindi, superare prima il quinquennio

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