Vincolo triennale dopo mobilità volontaria: si applica anche con preferenza sintetica per specifici  movimenti

Vincolo triennale dopo mobilità volontaria: si applica anche con preferenza sintetica per specifici movimenti

Spread the love

These components are interesting!,

Il vincolo triennale dopo la mobilità volontaria si applica sia nella mobilità territoriale che professionale, alle condizioni previste nel CCNI. Vediamo quali

Una lettrice ci scrive:

Ho ottenuto, nella scorsa mobilità provinciale, il passaggio da posto di sostegno a posto comune nell’istituto scolastico in cui ero già titolare, esprimendo nella domanda scelta sintetica.
Vivo in un altro comune della stessa provincia: posso chiedere il trasferimento nel mio comune di residenza o sono vincolata?

Con la mobilità 2019/20 è stato introdotto il vincolo triennale nella scuola ottenuta in seguito a mobilità volontaria. Tale vincolo è stato confermato anche nel CCNI 2022 e ribadito nell’O.M. n.36 del 1/03/2023, valida per la mobilità 2023/24

Si tratta di un vincolo temporale che obbliga il docente a rimanere nella scuola di titolarità ottenuta in seguito al movimento volontario, per un trennio, impedendogli, quindi, di partecipare alla mobilità nei successivi tre anni

Vincolo triennale dopo mobilità provinciale, quando si applica

Come chiarisce l’art.2 comma 2 del CCNI 2022, ribadito nell’art.1 comma 2 dell’Ordinanza Ministerale, ” […] il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per la mobilità professionale […]”

I docenti che ottengono il movimento richiesto su una specifica scuola indicata con preferenza analitica, saranno, quindi, sottoposti a vincolo triennale sia con mobiità territoriale che professionale

Nel caso di preferenza sintetica nel comune il vincolo scatta soltanto se si tratta del comune di titolarità. I movimenti coinvolti, in questo caso, saranno i passaggi di cattedra e di ruolo e i trasferimenti su altra tipologia di posto (da sostegno a posto comune e viceversa)

Vincolo triennale dopo mobilità interprovinciale, quando si applica

Dopo la mobilità interprovinciale, che è sempre volontaria, il vincolo triennale si applica, a decorrere dalla mobilità 2022/23, in seguito al movimento ottenuto su qualsiasi preferenza territoriale, sia analitica che sintetica.

Il CCNI 2022 è molto chiaro in proposito e, quanto stabiito nell’art.2 comma3, viene ribadito nell’art.1 comma 7 dell’Ordinanzaa Ministeriale valida per la mobilità 2023/24, come diseguito indicato:

“[…] al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023 […]”

Deroghe al vincolo triennale

Il vincolo triennale nella scuola di titolarità ottenuta in seguito a mobilità volontaria non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze previste nell’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII del CCNI nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Conclusioni

La nostra lettrice non può, quindi, partecipare all mobilità in quanto è sottoposta al vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità.

La docente, infatti, ha ottenuto nel corrente anno scolastico, con preferenza sintetica nel comune di titolarità, trasferimento da sostegno a posto comune nella stessa scuola in cui era titolare. Si tratta di un movimento per il quale è previsto il vincolo triennale anche con preferenza sintetica, se
questa corrisponde al comune di titolarità.

La nostra lettrice è, quindi, nel primo anno di vincolo e potrà partecipare alla mobilità per il 2025/26, presentando domanda nell’a.s. 2024/25

Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

, https://www.orizzontescuola.it/vincolo-triennale-dopo-mobilita-volontaria-si-applica-anche-con-preferenza-sintetica-per-specifici-movimenti/, Chiedilo a Lalla,Mobilità, ,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.