A seguito della sentenza 16305/2023 del TAR del Lazio l’INPS adegua le fasce di reperibilità per tutti i dipendenti pubblici. L’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, relativo alla reperibilità dei dipendenti pubblici in malattia, stabiliva fasce orarie dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, estese anche a giorni non lavorativi e festivi.
Tuttavia, la recente sentenza del Tar del Lazio, ha invalidato tale decreto, generando la necessità di nuove indicazioni operative per gli accertamenti medico-legali domiciliari.
In attesa di un nuovo decreto ministeriale o di una revisione della sentenza del TAR Lazio, e in conformità con il principio di armonizzazione del D.lgs n. 165/2001, l’INPS comunica che le visite mediche di controllo domiciliare per i lavoratori pubblici si svolgeranno ora nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi.
Il cambiamento normativo influisce direttamente sui lavoratori pubblici in malattia e sulle modalità di controllo delle assenze per motivi di salute. Essenziale per le pubbliche amministrazioni sarà l’aggiornamento delle procedure interne e la formazione del personale responsabile dell’attuazione di queste nuove direttive. Inoltre, si attendono ulteriori sviluppi legislativi che possano fornire una cornice più definitiva e stabile in merito a queste questioni.
La sentenza del Tar del Lazio sulle visite fiscali
La sentenza del TAR del Lazio, che è intervenuta a modificare la normativa, ha annullato il Decreto Madia che regola le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici in malattia, ritenendolo in contrasto con la legge delega, oltreché rispetto a fondamentali precetti di rango costituzionale.
Il Sindacato UIL Pubblica Amministrazione Penitenziaria e alcuni membri della Polizia penitenziaria hanno sollevato un ricorso, contestando la disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici e quelli del settore privato riguardo alle fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali in caso di malattia.
Per i dipendenti pubblici, le fasce orarie sono fissate tra le ore 9:00 e le 13:00, e tra le ore 15:00 e le 18:00, mentre per i lavoratori privati si limitano tra le ore 10:00 e le 12:00, e tra le ore 17:00 e le 19:00. I ricorrenti hanno evidenziato tale differenza come un’evidente violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Il TAR ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, osservando che il Decreto Madia non ha raggiunto l’obiettivo di armonizzare le disposizioni tra i settori pubblico e privato. Il Collegio ha sottolineato che tale disparità di trattamento tra i due settori è “del tutto ingiustificata”, poiché la malattia dovrebbe essere gestita allo stesso modo a prescindere dal tipo di impiego.
La decisione del TAR è stata influenzata anche da un parere del Consiglio di Stato, il quale aveva già sollevato dubbi sulla conformità del Decreto Madia con il principio di uguaglianza.