Sabato entrano in vigore regole più stringenti. Escluse le assenze per gravi patologie Controlli obbligatori per le malattie a ridosso delle feste
Nessuna armonizzazione con i dipendenti privati, le nuove regole varranno solo per i pubblici. Sabato 13 gennaio 2018 entrerà in vigore il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 206 con cui il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia, ha adottato, in attuazione» del polo unico delle visite fiscali» introdotto dagli articoli 18 e 22 del decreto legislativo 75/2017, il regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001.
Il nuovo regolamento che, contrariamente a quanto prevedeva il testo formulato dalla ministra Madia (armonizzazione delle fasce di reperibilità tra pubblico e privato), continuerà ad applicarsi ai soli dipendenti pubblici, ivi compreso il personale della scuola.
Pur mantenendo in tema l’impianto in essere, il nuovo regolamento introduce alcuni elementi, tra i quali l’abrogazione del decreto legislativo 18 dicembre 2009, n. 206 e qualche non rilevante modifica alla circolare Inps n. 79 del 2 maggio 2017, che potrebbero contribuire, se applicati alla lettera, a ridurre l’assenteismo che anche nel comparto scuola ha assunto dimensioni preoccupanti.
Le modalità di richiesta della visita fiscale, il suo svolgimento e gli effetti della mancata accettazione dell’esito della visita; le fasce di reperibilità con obblighi ed esclusioni e possibilità di rientro anticipato in servizio, sono questi gli argomenti che presentano le maggiori novità rispetto alla disciplina vigente.
Il dirigente scolastico potrà richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno di assenza per malattia del docente o del personale Ata utilizzando esclusivamente il canale telematico messo a disposizione dall’Inps. È tenuto invece a richiederla quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorate. Le visite di controllo, che potranno essere disposte anche su iniziativa dell’Inps, potranno essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.
Per il personale scolastico le fasce di reperibilità da rispettare obbligatoriamente anche nei giorni non lavorativi e festivi, continuano ad essere quelle dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
È escluso dall’obbligo il personale della scuola, per effetto dell’abrogazione del citato decreto legislativo n. 206, la cui assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostante elencate nell’art. 4 del regolamento:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tab. A allegata al dpr n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella tab. E del medesimo decreto. Nel decreto legislativo abrogato le circostanze che comportavano l’esclusione dall’obbligo erano invece genericamente riferite «agli infortuni sul lavoro e alle malattie per le quali fosse stata riconosciuta la causa di servizio»;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67 per cento, anziché ad una generica invalidità, come disponeva invece l’abrogato decreto legislativo.
Poiché tra le circostanze elencate nell’art. 4 del nuovo regolamento non c’è traccia di quella riportata nell’art. 2, comma 2, del più volte citato decreto legislativo (l’esclusione dall’obbligo di reperibilità dei dipendenti nei cui confronti sia stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato medico), si deve presumere che a decorrere dal prossimo 13 gennaio tale obbligo debba ricadere anche su di loro, a meno che non intervenga un chiarimento ministeriale teso a ripristinare quanto disponeva il predetto comma 2.
Novità anche per il rientro anticipato in servizio. L’articolo 9 del nuovo regolamento disciplina infatti anche il caso, non infrequente, di una domanda di rientro anticipato in servizio per avvenuta guarigione.
Ai fini della ripresa dell’attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia il dipendente, si legge infatti nell’articolo, è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo che dovrà essere rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.
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Fonte articolo: ItaliaOggi