Il principio è contenuto fra le regole generali del vademecum La scuola a prova di privacy 2023 del Garante per la protezione dei dati personali: “No alle comunicazioni di dati a terzi e alla circolazione di informazioni tra colleghi”.
Nel trattare i dati dei lavoratori la scuola – si legge nel vademecum – deve adottare misure tecniche e organizzative per prevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali dei propri dipendenti da parte di soggetti terzi (famiglie, studenti, OO.SS., altri soggetti), al fine di evitare la comunicazione illecita di informazioni personali (ad es., riguardanti informazioni particolarmente delicate come lo stato di salute del lavoratore o l’assunzione di provvedimenti di carattere disciplinare o valutativo).
La scuola deve anche evitare la circolazione nell’ambiente di lavoro di dati personali riferiti ai docenti o al personale
amministrativo in favore di altri dipendenti che non siano specificamente autorizzati (questi principi sono stati stabiliti, fin dal 2007, nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico”).
La scuola deve prestare attenzione, anche in occasione della predisposizione dell’orario delle lezioni, a non rendere reciprocamente note a tutti i colleghi informazioni relative alle specifiche causali di assenza dal servizio, anche attraverso acronimi o sigle. Ciò soprattutto quando dalle stesse sia possibile evincere categorie particolari di dati personali (es. permessi sindacali o dati sanitari).
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