Nel 2024 è previsto l’aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia. Una lettrice ci chiede come sarà calcolato il periodo di sospensione dal servizio per inadempienza all’obbligo vaccinale per il personale scolastico introdotto con decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021.
La lettrice ci segnala che su Sidi compare il servizio completo senza interruzioni, pure essendo sospesa dal 20 dicembre ai primi di aprile. Il contratto è continuativo anche se c’è stata la sospensione.
La norma sull’obbligo vaccinale ha previsto che per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. Il personale non ha quindi percepito stipendio.
Affinché il servizio sia calcolato per il punteggio in graduatoria deve essere stato retribuito. Così il Dm 50/2021, in attesa del prossimo decreto che disciplinerà l’aggiornamento del 2024:
Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Son altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
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