Anno di prova, può essere svolto su una diversa classe di concorso o tipologia di posto?

Il docente assunto in ruolo su materia può svolgere l’anno di prova su posto di sostegno? Cosa prevedeva il DM 850/2015 e cosa prevede il DM 226/2022.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Lo scorso anno sono stata immessa in ruolo su materia. Ho usufruito dell’art. 36 e quindi non ho svolto anno di prova. Quest’anno ho ottenuto API su sostegno stesso grado e ho chiesto di fare l’anno di prova sulla mia CDC. La dirigente si sta opponendo. Cosa posso fare se dovesse negarmi l’opportunità?

Rispondiamo alla lettrice che, stando alle disposizioni del DM 226/2022 nonché alle indicazioni fornite con l’annuale nota a.s. 2022/23 e da alcuni USR, l’anno di prova va svolto sulla classe di concorso/tipo di posto di immissione in ruolo e non più in una classe di concorso affine ovvero su una diversa tipologia di posto, sebbene del medesimo grado di istruzione di titolarità dell’interessato. Tale possibilità era contemplata dal DM n. 850/2015 ma non è stata più ripresa dal subentrante DM n. 226/2022, anche perché la stessa aveva un preciso limite temporale, come illustriamo di seguito.

Quanto detto, salvo nuovi interventi ministeriali in materia.

DM 850/2015 e DM 226/2022

Così disponeva l’articolo 3 del DM n. 850/2015:

Sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l’anno scolastico 2015/2016, il periodo di prova nei casi di cui al comma 4 può essere svolto, su istanza dell’interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell’ambito territoriale competente, anche sulla base dei seguenti criteri:

a. la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di
sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
b. la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
c. per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con quello relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Le disposizioni sopra riportate, come detto, non sono state riprese dal DM 226/2022, anche perché il DM 850/2015 poneva un preciso limite temporale “Sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l’anno scolastico 2015/2016”.  Le classi di concorso, come sappiamo, sono state ridefinite (razionalizzate e accorpate) con il successivo DPR n. 19/2016 (poi modificato dal DM 259/2017) e l’a.s. 2015/16 è stato superato, per cui le disposizioni succitate non state riprese dal DM 226/2022.

Pertanto, il docente immesso in ruolo su classe di concorso deve prestare servizio nella medesima classe di concorso di immissione in ruoloai fini dello svolgimento dell’anno di prova. Indicazioni in merito sono state fornite anche dall’USR Piemonte:

Utilizzo/supplenza su altra tipologia di posto o classe di concorsoil DM 226/2022 non riprende i commi 4-5-6 dell’art. 2 del DM 850/2015, sia con riferimento ai servizi su stessa classe o posto per i quali è avvenuta l’immissione in ruolo, né tantomeno per i casi in cui il servizio sia attualmente su sostegnoPertanto, si ritiene, tenendo anche conto dell’innovazione relativa alla valutazione disciplinare prevista dal nuovo DM 226/2022, che l’anticipo del periodo di formazione e prova non sia più possibile. 

Quindi, anche secondo l’USR Piemonte l’anno di prova non può essere svolto su altra tipologia di posto o classe di concorso.

Docenti tenuti a svolgere l’anno di prova

Ricordiamo che sono tenuti a svolgere l’anno di prova:

  • i docenti che si trovano al primo anno di servizio di ruolo, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel medesimo;
  • i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. La ripetizione del periodo comporta, in ogni caso, la partecipazione alle attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  • i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del D.lgs. 59/2017, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.

Docenti non tenuti a svolgere l’anno di prova

Non devono svolgere l’anno di prova:

  • i docenti che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  • i docenti che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo, nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • i docenti già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
  • i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  • i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

Nota USR Piemonte 24/11/2022 

Nota anno prova 2022/23

DM 850/2015

DM 226/2022

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