Anno di prova vincitori concorso straordinario bis, servono soluzioni per chi non raggiunge i 120 giorni di attività didattiche

Sulla questione anno di prova per gli insegnanti che hanno vinto il concorso straordinario bis servirebbe una soluzione che possa non penalizzare i diretti interessati. Prova a dare una prospettiva il sindacato Gilda degli insegnanti.

Prima di tutto bisogna ricordare che il Ministero ha pubblicato l’attesa nota in cui si riassume la platea degli interessati, data la sovrapposizione di diverse procedure di assunzione nonché il modello di formazione e le attività da espletare. Confermato quanto già anticipato dalla nostra redazione: anche i docenti nominati nel 2022/23 da concorso straordinario bis, qualunque sia la data di assunzione, devono svolgere almeno 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattica.

Il sindacato Gilda degli Insegnanti, solleva nuovamente il problema scrivendo alla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione, evidenziando quanto sia necessario “un intervento risolutivo per quei docenti che hanno avuto la nomina In ruolo, sia pur a tempo determinato ai sensi dell’art 59 comma 9 bis del DL 7321 tardivamente solo in questi giorni, e per cui nel rispetto del DM 850 2015 e successivi fino all’ultima norma precipua e poi per effetto del ritardo nella conclusione dei concorsi e dell’accantonamento dei posti da parte degli UU SS RR, non potranno de facto raggiungere i 120 giorni di effettive lezioni o attività funzionali . Infatti, a conteggi precisi e scalando i periodi festivi e di chiusura della scuola, da ora in poi, sarà difficile arrivare a raggiungere il periodo di prova con i 120 giorni richiesti per il suo superamento per tutti, anche per coloro che il sabato frequentano”.

Le proposte che Gilda UNAMS avanza al fine di dirimere la questione sono due:

1) Prevedere di computare i periodi di supplenza già svolti fino ad ora, visto che la tardiva espletazione dei concorsi non è dipesa dagli aspiranti,

oppure ancor meglio:

2) Computare i 120 giorni in proporzione al periodo di svolgimento delle attività didattiche residue a partire dalla presa di servizio come già prevede la deroga alla norma per il part time.

Inoltre, visto che l’anno scolastico è già in fase avanzata gli spostamenti di docenti da una regione e l’altra, oltre a impedire la continuità didattica, pregiudicano fortemente l’offerta formativa per gli alunni.

Chi deve svolgere l’anno di formazione e chi no

Sono tenuti al percorso di formazione e prova (indicazioni della circolare)

  • I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo
    comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
  • I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  • I docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019 n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
  • I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 a comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73. Qualora il personale interessato
    abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59.
  • I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25/05/2021, n. 73.

La circolare non indica chi sono i docenti che non devono invece ripetere il periodo di formazione e prova ma questi possono essere desunti dalla nota sull’anno di prova a.s. 2021/22

  • abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo.
  • abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 siano già stati immessi in ruolo con riserva, abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado.
  • abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado.
  • abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola.

L’unica novità presente nella nota del 15 novembre 2022 riguarda i docenti assunti nel 2022/23 da GPS sostegno e posto comune. Non sono tenuti al periodo di prova e formazione qualora siano già stati assunti da altra procedura nello stesso ordine e grado. I suddetti docenti saranno comunque tenuti a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 dell’art. 59.

I requisiti per considerare valido l’anno di prova

Ai sensi del D.M n. 226/2022, il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato

  • allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche
  • al superamento del test finale
  • alla valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio.

Docenti con contratto part time

Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

CIRCOLARE MINISTERIALE  del 15 novembre 2022 [PDF]

Vincitori del concorso straordinario bis: anche per loro vale la regola di 180 giorni di servizio

Stesse regole per i docenti assunti da concorso straordinario bis di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, così come già indicato nella nota prot. 0030998 del 25/08/2022.

Come sappiamo le nomine da concorso straordinario bis proseguono ancora in queste settimane e si protrarranno verosimilmente almeno fino al prossimo 30 novembre. Questa infatti è la data ultima indicata da USR Piemonte ma potrebbe essere valida anche a livello nazionale, dato che la scelta di proseguire con le nomine da concorso straordinario era subordinata proprio alla possibilità di far svolgere l’anno di prova e formazione nell’anno scolastico 2022/23 e quindi le nomine devono concludersi in tempo utile per lo svolgimento canonico dei 180 giorni di servizio.

Ricapitoliamo: 

  • nella nota del 25 agosto 2022 il Ministero forniva indicazione su come trattare i posti accantonati per il concorso straordinario bis, che non era stato possibile conferire per il noto ritardo nell’espletamento della prova

Al riguardo, al fine di dare di dare riscontro alle richieste di chiarimento pervenute per le vie brevi, si ritiene che, qualora non si preveda l’approvazione delle graduatorie in tempo utile per lo svolgimento del periodo di formazione e prova, sia possibile assegnare la disponibilità del posto nella fase di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine dell’attività didattica gestite con il sistema informativo.

In tal caso, nelle more del conferimento della nomina a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/2024, si evidenzia che i posti non conferiti nell’anno scolastico 2022/2023 sulla base della procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge n. 73 del 2021 dovranno essere accantonati nelle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2023/2024.”

  • di conseguenza ogni USR ha stabilito, in base alle indicazioni fornite dalle singole commissioni,  se fosse possibile avere le graduatorie del concorso straordinario bis in tempo utile perché i docenti nominati possano svolgere l’anno di prova e formazione nel 2022/23 alla cui base vi è appunto lo svolgimento di 180 giorni di servizio di cui 120 di attività didattica.

Se la risposta da parte delle commissioni è stata negativa i posti sono stati temporaneamente attribuiti con supplenza ai docenti che hanno presentato la domanda informatizzata entro il 16 agosto ore 14 da GaE e GPS.

IN questo caso infatti le assunzioni verranno disposte nell’anno scolastico 2023/24.

  • Viceversa, i posti ritenuti idonei per poter essere attribuiti già nel 2022/23 sono stati assegnati a supplenza temporanea con clausola risolutiva, in attesa del vincitore

I 180 giorni di servizio decorrono dalla nomina

Il Ministero non ha accolto la richiesta dei sindacati di poter considerare utili, ai fini del conteggio dei 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattica, quelli eventualmente già svolti dal docente interessato con la supplenza finora svolta.

Quindi, anche nel caso in cui il docente abbia mantenuto lo stesso posto (circostanza possibile grazie alle disposizioni di USR Lazio e USR Piemonte), in ogni caso il conteggio del servizio utile per l’anno di prova e formazione decorre dal giorno della nomina da concorso straordinario bis finalizzata al ruolo.

D’altronde, se si fosse venuto meno a questo principio, sarebbe venuta meno anche la scelta operata lo scorso agosto sulla possibilità di completare le operazioni in tempo utile per lo svolgimento dell’anno di prova perché si potrebbe andare avanti con le assunzioni ma affidare lo svolgimento dell’anno di prova al caso fortuito della supplenza  da GPS. Il Ministero ha quindi proseguito nella linea tracciata ad agosto e pur consentendo le immissioni in ruolo tardive da concorso straordinario bis (non avviene per le altre procedure, se non per surroga) queste devono concludersi a breve, per consentire agli interessati di poter svolgere l’anno di prova e formazione.

E se i docenti del concorso straordinario bis non raggiungono i 180 giorni di servizio?

Accade esattamente quello che accade per tutti gli altri docenti che si trovano nell’anno di prova e formazione. Se il requisito base di almeno 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattica non viene raggiunto per giustificati motivi (e dati i tempi ristretti potrebbe verificarsi), è possibile rinviare l’anno di prova e formazione all’anno scolastico successivo. Nel caso dei vincitori del concorso straordinario bis si prolunga la loro assunzione a tempo determinato, dato che la trasformazione del contratto in tempo indeterminato a legato alle procedure con conclusione positiva dell’anno di prova e formazione.

ATTENZIONE: quanto detto vale per l’anno di prova. Per quanto riguarda la formazione specifica per i docenti vincitori del concorso straordinario bis, ossia le 40 ore (5CFU) siamo in attesa di dettagliate indicazioni.

Tutto sull’anno di prova e formazione

E’ già possibile scaricare il Bilancio iniziale delle competenze

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La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Neoimmessi in ruolo

, 2022-12-22 10:17:00, Sulla questione anno di prova per gli insegnanti che hanno vinto il concorso straordinario bis servirebbe una soluzione che possa non penalizzare i diretti interessati. Prova a dare una prospettiva il sindacato Gilda degli insegnanti.
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