Arriva la figura dello psicologo di base: ciascuna azienda sanitaria locale dovrà dotarsi di questo servizio. Le info utili. TESTO

La Commissione Affari Sociali della Camera ha recentemente adottato un testo base cruciale per l’istituzione della figura dello psicologo di base.

L’innovativa misura legislativa punta a integrare la psicologia nel panorama dell’assistenza sanitaria primaria italiana, delineando i compiti, i requisiti di accesso alla professione e gli organi di monitoraggio per garantire la qualità dell’assistenza psicologica.

L’articolo 1 del testo riconosce il diritto all’assistenza psicologica, sottolineando l’importanza della salute e del benessere psicologico individuale e collettivo. L’articolo 2 istituisce il servizio di psicologia di assistenza primaria in ogni azienda sanitaria locale, sottolineando la necessità di un approccio rapido e integrato nell’ambito sanitario e socio-sanitario.

L’articolo 3 delibera i compiti dello psicologo di base, che includono:

  • Attività tipiche della professione psicologica nell’assistenza sanitaria primaria.
  • Promozione del benessere psicologico.
  • Erogazione di assistenza psicologica di qualità.
  • Utilizzo degli strumenti delle scienze psicologiche per la prevenzione e la promozione delle risorse psicologiche.
  • Interventi in tele-assistenza.
  • Collaborazione con altri professionisti della salute.

Secondo l’articolo 4, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, verranno definiti i modelli organizzativi del servizio, includendo la cooperazione multidisciplinare e il coordinamento con la funzione aziendale di psicologia.

L’articolo 5 stabilisce l’istituzione di elenchi regionali per gli psicologi di assistenza primaria. I requisiti per l’iscrizione includono:

  • Laurea in psicologia e iscrizione all’albo degli psicologi.
  • Assenza di rapporti di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale.
  • Attestato di abilitazione regionale.

Il decreto ministeriale disciplinerà il trattamento economico degli psicologi, e l’articolo 6 prevede che le prestazioni possano essere erogate anche tramite telemedicina.

L’articolo 7 sottolinea il controllo della qualità dell’assistenza psicologica, con la creazione di un sistema di monitoraggio e verifica.

Infine, l’articolo 8 istituisce un Osservatorio regionale sul servizio di psicologia di assistenza primaria per il controllo, la programmazione e l’indirizzo delle attività.

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