Assegnazione provvisoria docenti 2022, come si forma la graduatoria. Punti e precedenze

Le domande di assegnazione provvisoria si possono presentare sino al 4 luglio 2022. Quanti punti spettano e a quali condizioni per le previste esigenze di famiglia. 

Domande

Le domande di assegnazione (e utilizzazione) si possono presentare dal 20 giugno al 4 luglio 2022, tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali SPID. Solo i docenti di religione cattolica e il personale educativo presentano la domanda in modalità cartacea, da inviare in modalità digitale (ad esempio tramite PEC).

Per l’a.s. 2022/23, la proroga del CCNI 2019/22 permette, ricorrendone i motivi, a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato di presentare domanda provinciale o interprovinciale di assegnazione provvisoria, compresi gli immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21 e 2021/22, come chiarito dal MI con nota n. 23439 del 17 giugno 2022. Soltanto i docenti assunti giuridicamente dall’a.s. 2022/23 non possono presentare domanda.

Qui tutte le info sulla presentazione della domanda

Motivi

L’assegnazione provvisoria si può chiedere a condizione che ricorra uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Graduatorie

I docenti, che presentano istanza, sono graduati in base ai punteggi previsti nella tabella allegata (allegato 3) al CCNI 2019/22 e appositamente dedicata alle assegnazioni provvisorie.  Ai fini del movimento, oltre al punteggio, è decisiva l’eventuale precedenza di cui usufruisce l’interessato, in quanto permette di essere soddisfatti prima dei colleghi senza precedenza, indipendentemente dal punteggio. A parità di precedenza prevale il docente con maggior punteggio, mentre a parità di punteggio e precedenza prevale l’anzianità anagrafica.

I docenti saranno graduati (nella provincia richiesta) in due diverse graduatorie, a seconda che chiedano assegnazione provinciale o interprovinciale.

Punteggi

I punteggi previsti nelle assegnazioni provvisorie sono quelli derivanti dalle sole esigenze di famiglie:

  • A) per ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile o al convivente ovvero per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di  gravità ovvero ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità affidati Punti 6
  • B) per ogni figlio o affidato che non abbia compiuto 6 anni di età Punti 4
  • C) per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni ma non superiore ai 18 ovvero per ogni figlio o affidato maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro Punti 3
  • D) per la cura e l’assistenza dei figli o affidati minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge o parte dell’unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto Punti 6

– Riguardo al punto A), si precisa che:

  • il punteggio spetta per il comune di residenza della persona, cui ci si intende ricongiungere, a condizione che, alla data di presentazione della domanda (ossia il 4 luglio), vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi; dall’iscrizione anagrafica si prescinde nel caso di ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. Per l’attribuzione del punteggio è necessario documentare la residenza della persona, cui si chiede il ricongiungimento, con certificato anagrafico o con dichiarazione personale ai sensi del DPR n. 445/2000; in caso di trasferimento del coniuge/parte dell’unione civile nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda, per cui si prescinde dall’iscrizione anagrafica, si deve presentare una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza;
  • nel caso di ricongiungimento ai figli maggiorenni disabili in situazione di  gravità, il punteggio deve essere riconosciuto anche in caso di certificazione “rivedibile”, purché sia attestata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale e la durata del riconoscimento vada oltre l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria;
  • nel caso di affidati, il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario;
  • nel caso di ricongiungimento ai genitori, il punteggio  è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due (genitori) abbia un’età superiore a 65 anni (il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria, ossia tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022);
  • il punteggio spetta anche nei nel caso in cui nel comune di residenza della persona, cui si chiede il ricongiungimento, non vi siano scuole richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio è attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse.

Per l’espressione delle preferenze in relazione al comune di ricongiungimento leggi qui 

– Riguardo ai punti B) e C),si precisa che:

  • il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria (ossia tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022);
  • nel caso di affidati, il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.

– Riguardo al punto D), si precisa che l’attribuzione del punteggio si ha nei seguenti casi:

  • figlio disabile ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;
  • figlio disabile ovvero parte dell’unione civile/coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l’elezione del domicilio nella sede dell’istituto medesimo;
  • figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo, da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, del DPR n. 309/1990, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia, come previsto dall’art. 122, comma 3, del D.P.R. n. 309/1990;
  • nel caso di affidati, il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.

Evidenziamo, infine, che i punteggi di cui alle sopra riportate lette A), B), C) e D) sono cumulabili tra loro, ossia si può cumulare:

  • punteggio di ricongiungimento + punteggio figli + punteggio per cura e assistenza (di cui al punto D).

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2022/23, al via le DOMANDE. Requisiti, scelta provincia e scuole. GUIDE

, 2022-06-25 07:44:00, Le domande di assegnazione provvisoria si possono presentare sino al 4 luglio 2022. Quanti punti spettano e a quali condizioni per le previste esigenze di famiglia. 
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