Assegnazione provvisoria per docente con coniuge militare: come funziona la precedenza?

Tra le precedenze previste per l’assegnazione provvisoria vi è anche quella che interessa il docente con coniuge militare. Vediamo i dettagli

Una lettrice ci scrive:

Nel caso si abbia precedenza ai fini dell’assegnazione provvisoria interprovinciale perché il coniuge è militare, l’usp deve trovare posto al docente anche in mancanza di posti?

La precedenza che interessa la nostra lettrice è quella inserita nel punto VI) dell’art.8 del CCNI sulla mobilità annuale ed è valida solo per l’assegnazione provvisoria e non per l’utilizzazione:

VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

Quali condizioni per usufruire della precedenza

La precedenza in questione è valida solo se il coniuge militare della docente risulta trasferito d’ufficio in una nuova sede.

Il docente può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge o parte dell’unione civile, ovvero quest’ultimo abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo.

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di riferimento anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni.

In assenza di posti richiedibili nel comune suddetto (per mancanza di scuole nelle quali potrebbe insegnare la docente) è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede presso il predetto comune.

La mancata indicazione del comune o distretto di riferimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria senza diritto di precedenza.

Cosa succede in assenza di disponibilità di posti?

Il quesito che ci pone la nostra lettrice riguarda il caso in cui non vi siano disponibilità sia nel comune di riferimento che nelle altre sedi richieste ubicate in altri comuni.

In tal caso si deve rispettare quanto prevede il contratto ai fini del ricongiungimento della docente al coniuge militare trasferito d’ufficio, come di seguito riportato:
“[…] Ai fini della predetta precedenza e conseguente ricongiungimento, in caso di mancata assegnazione provvisoria per mancanza di disponibilità, a favore del docente può essere disposto l’impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n. 181 del 19.2.1994.

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