Da Orizzontescuola.it: Assegnazione provvisoria provinciale, docenti neoassunti possono chiederla. Per la sola classe di concorso di titolarità?

I docenti neoassunti, durante i tre anni di vincolo, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale. Solo per la classe di concorso di titolarità?

Vincolo neoassunti

Il vincolo per i docenti neoassunti è previsto dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dall’articolo 5/20 del DL 44/2023 (convertito in legge n. 74/2022), rinvia all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017. In base a tali disposizioni, a partire dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24:

  • i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo, a condizione di aver superato l’anno di prova  (DM 138/2023, art. 3/3).

Evidenziamo che il vincolo in esame dovrebbe armonizzarsi con la disposizione di cui all’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (di cui si attende la firma definitiva, affinché diventi vigente), secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con: il figlio di età inferiore a 12 anni; la persona con disabilità da assistere, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01. Tale deroga riguarda anche i docenti con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92. Attendiamo comunque il prossimo CNNI per le domande di mobilità 2024/25 per sapere come e se tale disposizione contrattuale possa intaccare il vincolo in esame.

Quesito

Cos chiede una nostra lettrice

Ho appena letto l’articolo sulla mobilità 2024/2025. Io sono assunta da GM quest’anno pertanto ho il vincolo dei 3 anni. Desideravo sapere se l’assegnazione provvisoria è sulla stessa classe di concorso.

L’articolo cui fa riferimento la lettrice riguarda il vincolo sopra illustrato, durante il quale è possibile (come detto sopra) presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale. Così leggiamo nella disposizione normativa in esame:

[…] Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

La norma, dunque, non specifica che l’assegnazione provvisoria vada richiesta per la sola classe di concorso/tipo di posto di titolarità per cui, stando alla dizione letterale del testo, sembra possibile. D’altra parte, il vincolo sulla classe di concorso/posto di titolarità viene esplicitamente meno nel caso in cui l’interessato dovesse ottenere un incarico di supplenza per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo. Pertanto, riteniamo che la richiesta di assegnazione per una classe di concorso diversa da quella di titolarità sia richiedibile. Aspettiamo, tuttavia, il prossimo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazione provvisorie, per dare una risposta definitiva.

Stando al CCNI 2019/21 (in vigore, in virtù di apposite proroghe, anche lo scorso anno), precisiamo che l’assegnazione provvisoria:

  • per una classe di concorso diversa da quella di titolarità è aggiuntiva rispetto a quella per la classe di concorso/posto di titolarità; ciò vuol dire che si deve comunque chiedere il movimento per la classe di concorso/posto di titolarità e in aggiunta per una diversa;
  • per un diverso grado di istruzione è possibile solo per i docenti che hanno ottenuto la conferma in ruolo.
  • per una classe di concorso e/o per un un diverso grado di istruzione può essere chiesta solo se si è in possesso della specifica abilitazione.

Ricordiamo, infine, che i docenti neoassunti potrebbero beneficiare della summenzionata deroga prevista dall’Ipotesi di CCNL 2019/21 e quindi poter presentare anche domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale. Al riguardo, attendiamo il relativo contratto integrativo.

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Autore dell’articolo redazione

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