Assegnazioni provvisorie 2023, docente titolare su sostegno può chiedere posto comune. Condizioni

Il docente titolare su sostegno può presentare domanda di assegnazione provvisoria anche per posto comune, previo superamento del vincolo quinquennale e ricorrendone i previsti motivi.

CCNI

Ministero e sindacati sono al lavoro per il rinnovo del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Dai primi incontri è emerso che non ci saranno vincoli, per cui tutti i docenti immessi in ruolo dall’a.s. 2022/23 e precedenti potranno presentare domanda.

Oltre ai docenti già di ruolo, la succitata istanza potrà essere presentata anche dai docenti assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23, sebbene gli stessi saranno assunti in ruolo nel 2023/24 (con decorrenza dal 1° settembre 2022 per gli assunti da GPS e con decorrenza dal 1° settembre 2023 per gli assunti da straordinario bis).

Assegnazione provvisoria: motivi, provincia e preferenze

Motivi

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Provincia e preferenze

La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per una sola provincia, indicando nella domanda sino a:

  • 15 preferenze per la scuola secondaria;
  • 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e primaria.

Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. Come detto, l’unico limite è numerico.

Posti richiedibili

L’assegnazione può essere chiesta:

  • per il posto o classe di concorso di titolarità;
  • anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione (fermo restando il possesso del previsto titolo di abilitazione); in caso di richiesta di assegnazione per altro grado di istruzione, l’interessato dovrà aver superato l’anno di prova;
  • anche per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione; al riguardo, precisiamo che i titolari su posto di sostegno possono chiedere l’assegnazione su posto comune, solo se abbiano superato il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato.

Nel CCNI si evidenzia che la richiesta di assegnazione provvisoria per altra classe di concorso/grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (altri rispetto a quello di titolarità) è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Pertanto, per chiedere l’assegnazione su altra classe di concorso/grado di istruzione o altra tipologia di posto, si deve comunque chiederla per il posto/classe di concorso di titolarità.

Quesito

Un nostro lettore chiede quanto segue:

Vorrei sapere se con l’assegnazione provvisoria è possibile passare da posto di sostegno a scuola comune fatto salvo che sono già trascorsi i 5 anni. Inoltre si può chiedere il passaggio da una provincia ad un’altra sempre in fase di assegnazione provvisoria?

Rispondiamo al lettore, affermando che:

  • l’assegnazione può essere chiesta per una sola provincia, anche diversa da quella di titolarità;
  • avendo superato il vincolo quinquennale, potrà chiedere anche posto comune, fermo restando che dovrà chiedere l’assegnazione per il posto di sostegno, quello di titolarità. Infatti, come detto sopra, l’assegnazione per una tipologia di posto diversa da quella di appartenenza, è aggiuntiva.

La consulenza

E’ possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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