Docenti assunti da concorso straordinario bis: in caso presentino domanda di assegnazione provvisoria e la ottengano, tale anno va computato nel calcolo dei tre anni di vincolo nella scuola di assunzione?
Rispondiamo al quesito, posto in redazione da una nostra lettrice, ricordando dapprima le ultime informazioni riguardo alle domande di assegnazione provvisoria e cosa dispone la normativa relativa al vincolo triennale.
Riguardo alle domande di assegnazione provvisoria a.s. 2023/24 non è previsto alcun vincolo per i docenti già immessi in ruolo, per cui tutti coloro i quali sono stati assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti potranno presentare l’istanza.
Quanto ai docenti assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23, considerato che gli stessi saranno assunti in ruolo nel 2023/24 (con decorrenza dal 1° settembre 2022 per gli assunti da GPS e con decorrenza dal 1° settembre 2023 per gli assunti da straordinario bis), nella prima bozza di CCNI presentata ai sindacati il Ministero non aveva previsto per tali docenti la possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria. Poi, in seguito alle richieste delle OO.SS., lo stesso MIM sembra aver cambiato idea e dall’ultimo incontro è emerso che potranno presentare domanda di assegnazione, ricorrendone i previsti motivi, anche i docenti assunti dalle GPS di I fascia sostegno e dal concorso straordinario bis, che abbiano sottoscritto un contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/23 e che abbiano completato con esito positivo il percorso annuale di formazione iniziale e prova.
Vincolo permanenza triennale
Quanto al vincolo di permanenza triennale, ricordiamo che, a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 20023/24, i docenti di tutti i gradi di istruzione saranno soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione/titolarità, di cui all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94, che rinvia al riguardo all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, ove leggiamo quanto segue (non riportiamo la prima parte che riguarda la cancellazione dalle graduatorie):
Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe
di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico
per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Dunque, a decorrere dalle assunzioni a.s. 2023/24 (come dispone il citato art. 399/3 del D.lgs. 297/94 che rinvia al sopra riportato art. 13/5 del D.lgs. 59/2017):
- i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Sono una docente in anno di prova da straordinario bis, ora che si può fare domanda per l’assegnazione provvisoria, volevo sapere se, avendola ottenuta, l’anno viene conteggiato comunque nei tre anni da passare nella sede di assegnazione.
In linea generale, per gli assunti dal 2023/24, in virtù della sopra riportata disposizione normativa, l’anno trascorso in assegnazione provvisoria va computato nei tre anni di vincolo di permanenza nella scuola di titolarità. Infatti, l’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, nel dettare le disposizioni riguardanti il vincolo e nella prevista deroga (ossia il fatto di poter presentare, nel corso dei tre anni di blocco, domanda di assegnazione/utilizzazione provinciale) non prevede che l’anno trascorso in assegnazione provinciale faccia slittare gli anni di vincolo. Pertanto, lo stesso anno va computato.
Quanto detto dovrebbe valere anche per gli assunti da straordinario bis (che saranno assunti in ruolo dal 2023/24 e quindi sono soggetti alla succitata disciplina), sebbene alcuni aspetti vadano chiariti, in quanto la nuova norma (che entrerà in vigore dal 2023/24) permette ai neoassunti la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria soltanto in ambito provinciale. E se i suddetti docenti (assunti da straordinario bis) dovessero ottenere l’assegnazione provvisoria interprovinciale (contratto permettendo)? L’anno dovrebbe rientrare nel summenzionato calcolo, tuttavia si creerebbe una disparità di trattamento con chi sarà sottoposto dal prossimo anno alla nuova disposizione: alcuni hanno potuto ottenere l’assegnazione interprovinciale, mentre altri non la potranno ottenere e in entrambi i casi l’anno sarà computato?
Detto ciò, sarà il Ministero a dipanare i succitati dubbi, fermo restando che, permettendo la presentazione della domanda, l’anno in assegnazione provvisoria dovrebbe essere poi computato nel calcolo dei tre anni di vincolo. Attendiamo comunque la sottoscrizione del CCNI per fornire indicazioni più precise.
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