Assegnazioni provvisorie docenti 2023: posti, preferenze e requisiti. Ok anche ad assunti GPS sostegno e concorso straordinario bis [LO SPECIALE]

A breve saranno ufficializzate le date relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente. Si va verso una proroga del precedente contratto con una conferma delle regole in esso previste, con poche ma significative novità per la platea degli interessati.

Ipotesi date presentazione domande DAL 15 GIUGNO al 4 LUGLIO – date da confermare

Il Ministero comunicherà le modalità di presentazione attraverso Istanze online o nel caso di domanda cartacea.

Chi può presentare domanda di assegnazione provvisoria

È bene ricordare che, a differenza della domanda di mobilità, la richiesta di assegnazione provvisoria è vincolata a precise motivazioni e può essere indicata solo una provincia:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; si può chiedere per ricongiungimento al convivente. Cosa allegare alla domanda
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Da evidenziare che non ci saranno vincoli, dunque, tutti gli insegnanti assunti in  ruolo potranno produrre domanda, a patto che siano soddisfatti i requisiti sopra indicati.

Ciò significa che anche i docenti che hanno ottenuto il trasferimento magari in una sede non gradita, potranno presentare la domanda di assegnazione provvisoria, anche esprimendo la scuola di attuale titolarità (a meno che il trasferimento sia stato ottenuto nel medesimo comune, quest’ultimo sia diviso in distretti sub comunali e l’interessato fruisca di una delle precedenze previste dal CCNI). Assegnazione provvisoria docenti 2023, quando si può chiedere nel comune di titolarità

La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta fino a quando è necessario e ricorrono i motivi, non c’è un numero limite di anni

ATTENZIONE: Chi ha ottenuto trasferimento interprovinciale ha vincolo triennale ma potrà chiedere assegnazione provvisoria: cosa si guadagna e cosa si perde

Valgono punteggio e precedenze

I docenti che presenteranno domanda di assegnazione provvisoria parteciperanno ai movimenti in base al punteggio, derivante dalle sole esigenze di famiglia, e alle eventuali precedenze, di cui fruiscono e che permettono di ottenere l’assegnazione prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio.

Ecco quali sono le precedenze previste – Precedenza assistenza genitore vale anche per più figli – 

Alle assegnazioni provvisorie potranno partecipare anche gli insegnanti assunti da Gps sostegno di prima fascia e chi ha superato il concorso straordinario bis.

Le modalità dovranno ancora essere individuate, dal momento che questi docenti nell’anno scolastico 2022/23 hanno un contratto a tempo determinato che precluderebbe loro la presentazione della domanda.

Si parte dalla prospettiva che i docenti assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23, saranno assunti in ruolo nel 2023/24 (con decorrenza dal 1° settembre 2022 per gli assunti da GPS e con decorrenza dal 1° settembre 2023 per gli assunti da straordinario bis).

Dagli incontri emersi i report hanno evidenziato la necessità del superamento del periodo di prova per la presentazione della domanda, pertanto dovrà essere trovata una soluzione per consentire la presentazione della domanda anche con riserva.

In ogni caso anche per loro deve esserci un motivo per richiedere l’assegnazione provvisoria

Provincia e preferenze

La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per una sola provincia, indicando nella domanda sino a:

  • 15 preferenze per la scuola secondaria;
  • 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e primaria.

Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. Come detto, l’unico limite è numerico.

Posti che possono essere richiesti

L’assegnazione può essere chiesta:

  • per il posto o classe di concorso di titolarità;
  • anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione (fermo restando il possesso del previsto titolo di abilitazione); in caso di richiesta di assegnazione per altro grado di istruzione, l’interessato dovrà aver superato l’anno di prova;
  • anche per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione; al riguardo, precisiamo che i titolari su posto di sostegno possono chiedere l’assegnazione su posto comune, solo se abbiano superato il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato;
  • (per le sole assegnazioni interprovinciali) per posto di sostegno, pur in assenza del previsto titolo di specializzazione, a condizione che gli interessati stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno. Tali assegnazioni avvengono in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive (ciò se la nuova disposizione sarà confermata nel nuovo CCNI).

Nel CCNI si evidenzia che la richiesta di assegnazione provvisoria per altra classe di concorso/grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (altri rispetto a quello di titolarità) è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.

Ne consegue che, per chiedere l’assegnazione su altra classe di concorso/grado di istruzione o altra tipologia di posto, si deve comunque chiederla per il posto/classe di concorso di titolarità.

Assegnazione provvisoria su sostegno senza titolo

L’assegnazione provvisoria interprovinciale può essere richiesta anche su sostegno senza titolo. Tale disposizione prevede che l’interessato frequenti o stia per concludere il percorso di specializzazione oppure deve aver svolto un anno di servizio su sostegno. Al riguardo, per anno di servizio si intende annualità, che si matura svolgendo un servizio di almeno 180 giorni (anche non continuativi) oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio ovvero delle attività educative per la scuola dell’infanzia. Assegnazione provvisoria 2023, non si può ottenere su cattedra mista. Requisiti per chiederla su sostegno senza titolo

Posti disponibili

I posti destinati alle assegnazione provvisorie sono quelli facenti parte dell’organico dell’autonomia, rimasti vacanti e/o disponibili dopo le operazioni di mobilità e immissioni in ruolo, e quelli istituiti al fine di adeguare il predetto organico alle situazioni di fatto (quindi facenti parte del cosiddetto organico di fatto).

La consulenza

E’ possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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