I docenti, titolari di una delle precedenze previste dal CCNI 2019/22, nell’ambito delle operazioni di mobilità annuale, si muovono prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio posseduto. Precedenza docenti con disabilità personale e che hanno bisogno di particolari cure continuative: tutte le info.
CCNI
L’intesa , sottoscritta tra ministero e sindacati il 13 giugno u.s., ha prorogato anche per l’a.s. 2023/24 il CCNI 2019/22, con alcune precisazioni relative a:
- possibilità di presentare domanda per gli assunti da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis a.s. 2022/23, che abbiano stipulato nel predetto anno scolastico un contratto a tempo determinato e che abbiano superato l’anno di prova (tali docenti presentano domanda in modalità cartacea);
- eliminazione della figura del referente unico in riferimento all’assistenza a soggetti con grave disabilità, con conseguente possibilità di fruire della medesima precedenza da parte di più assistenti;
- equiparazione tra coniuge e parte dell’unione civile nonché convivente di fatto;
- obbligatorietà di pubblicare le graduatorie provvisorie relative alle operazioni effettuate, al fine di permettere eventuali reclami.
Quanto alla tempistica, le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria si possono presentare, tramite Istanze Online (per i docenti già di ruolo), dal 15 giugno al 5 luglio 2023, come si legge nella nota del MIM del 14 giugno 2023.
Precedenze
I docenti, che presentano domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione, concorrono al movimento richiesto in base al punteggio e alle eventuali precedenze di cui fruiscono. Le precedenze, indicate nell’articolo 8 del prorogato CCNI 2019/22, si applicano nelle operazioni sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria (con le dovute differenze relativamente ad alcuni movimenti; così ad esempio, la precedenza di cui al punto II, di seguito riportato, si applica alle sole utilizzazioni provinciali).
Queste, nell’ordine indicato, le citate precedenze:
- Personale con gravi motivi di salute (a. Personale docente non vedente; b. Personale docente emodializzato);
- Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (per le sole utilizzazioni provinciali; dunque, non riguarda i docenti che presentano domanda di assegnazione provvisoria);
- Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
- Assistenza;
- Personale cessato a qualunque titolo da collocamento fuori ruolo;
- Personale coniuge di militare o categoria equiparata (per le sole assegnazioni provvisorie);
- Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ;
- Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 14/12/2017.
Precedenza punto III: personale interessato e ordine fruizione
Evidenziamo che la precedenza, di cui al punto 3 sopra riportato “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative “, comprende diverse categorie di personale. Ecco di chi si tratta e l’ordine con cui fruiscono della stessa (precedenza):
- d. docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92;
- e. docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
- f. docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92.
Precedenza punto III: condizioni per fruirne
1. Docente con disabilità di all’art. 21 della legge n. 104/92
Il personale in questione, ossia con disabilità di cui all’art. 21 della L. 104/92, fruisce della precedenza a condizione che abbia un grado di invalidità superiore ai due terzi o minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
I docenti interessati fruiscono della precedenza alle sole condizioni sopra indicate, come si legge nel CCNI.
2. Docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia)
I docenti interessati hanno diritto alla precedenza a condizione che esprimano nella domanda come prima preferenza:
- una scuola del comune in cui è ubicato il centro di cura specializzato, ove svolgono la relativa terapia; oppure
- il comune (o distretto sub comunale) in cui esista il centro di cura specializzato; oppure
- in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili nel suddetto comune, il comune viciniore oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
Evidenziamo che:
- la preferenza sintetica per il suddetto comune, in cui si trova il centro di cura specializzato, è obbligatoria, anche nel caso di comuni ove sia presente una sola scuola, prima di esprimere preferenze per altri comuni;
- la mancata indicazione del suddetto comune o distretto di cura preclude la possibilità di accoglimento della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, tuttavia non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.
3. Docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della L. n. 104/92
I docenti interessati hanno diritto alla precedenza solo all’interno e per la provincia di residenza, a condizione che esprimano come prima preferenza:
- il comune (o distretto sub comunale) di residenza; oppure
- una o più scuole comprese nel suddetto comune di residenza; oppure
- il comune viciniore a quello di residenza, in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili nel comune di residenza; oppure
- sempre in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili nel comune di residenza, una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore a quello di residenza, che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento (cioè di residenza).
Precisiamo che:
- la preferenza sintetica per il suddetto comune di residenza è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una scuola, prima di esprimere preferenze (puntuali e/o sintetiche) per altri comuni;
- la mancata indicazione del comune o distretto di residenza preclude la possibilità di accoglimento della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza per il comune di riferimento.
Cosa allegare alla domanda
Per fruire della precedenza in questione, gli interessati (oltre alle eventuali altre dichiarazioni e documentazioni) devono allegare alla domanda le certificazioni di seguito indicate con le relative riportate caratteristiche:
- personale con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92, deve risultare chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A), annessa alla legge n. 648/1950, riconosciute alle medesime;
- personale disabile di cui all’articolo 33/6 della legge 104/92, considerato che la certificazione di invalidità e quella di disabilità sono distinte, in quest’ultima deve risultare la gravità della condizione di disabilità;
- personale che ha bisogno di cure continuative per grave patologia, nella certificazione deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto presso il quale viene effettuata la terapia stessa (le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.).
Assegnazioni provvisorie docenti 2023, cosa allegare alla domanda e come procedere su Istanze Online
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