Assegno unico figli, cosa succede in caso di ISEE difforme? Le istruzioni dellINPS

Nelle ultime settimane l’INPS è intervenuto in merito all’assegno unico per i figli a carico. In particolare per quanto riguarda il caso dell’ISEE difforme.

In un primo momento, l’istituto ha spiegato che da settembre 2023 la presenza di omissioni o difformità nell’attestazione ISEE comporterà l’attribuzione degli importi minimi dell’assegno unico per i figli a carico previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

Gli utenti possono segnalare la presenza dell’omissione e/o difformità dell’ISEE da regolarizzare con una delle modalità indicate nel messaggio.

Nel caso di presentazione di una nuova DSU priva di difformità, la regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità, ovvero il 31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU.

In questa situazione l’importo dell’Assegno unico e universale spettante sarà commisurato al valore dell’indicatore ISEE calcolato in base alla DSU priva di difformità e saranno corrisposte le integrazioni all’Assegno eventualmente spettanti con riguardo alle mensilità erogate al minimo sulla base del precedente ISEE recante omissioni/difformità.

Anche nei casi in cui l’utente esibisca opportuna documentazione probante la regolarità dell’ISEE, validata dall’Inps, oppure presenti un ISEE di rettifica del precedente, verranno corrisposte le integrazioni eventualmente spettanti per le precedenti mensilità erogate al minimo.

L’Inps tuttavia, è tornato sulla questione con alcuni chiarimenti.

L’istituto per la previdenza ha chiarito infatti che in considerazione delle difficoltà che si potrebbero determinare in capo ai cittadini connesse al periodo estivo nel regolarizzare la propria situazione – spiega l’Inps, si procederà al pagamento della misura AUU con importo al minimo di legge solo a decorrere dalla mensilità di novembre, garantendo in tal modo agli interessati un lasso di tempo maggiore per procedere alla regolarizzazione dell’ISEE con le modalità indicate dal messaggio n. 2856 cui si rinvia per tutti i necessari approfondimenti.

Resta fermo sia in caso di presentazione di una nuova DSU priva di difformità che nell’ipotesi di presentazione della documentazione giustificativa, che la regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU).

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