Se un dipendente della scuola è costretto ad assentarsi per malattia a causa di una patologia grave, maturerà comunque dei giorni di ferie che potrebbe non riuscire a fruire entro l’anno scolastico. Cosa prevedono le norme contrattuali in questi casi?
Il CCNL Scuola, all’art. 13, comma 10, per il personale docente dispone che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
Per quanto riguarda il personale A.T.A., fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
Il parere ARAN
In proposito, l’ARAN è intervenuta con un proprio orientamento applicativo (CIRS39), precisando che sulla tematica delle ferie, in relazione alla normativa introdotta con l’art. 5, comma 8, del d. l. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012, la Ragioneria Generale dello Stato, con il parere prot. n. 94806 del 9.11.2012, ha ritenuto che il diritto alle ferie, di carattere irrinunciabile, gode di una rigorosa tutela di rilievo costituzionale nell’ordinamento italiano, atteso che l’art. 36 della Costituzione prevede testualmente che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Alla stregua di ciò, relativamente all’eventuale rinvio nella fruizione delle medesime, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, prevedendo la necessità di una programmazione dei periodi di ferie, dispongono la possibilità di fruirne nell’anno successivo entro precisi limiti temporali.
Per quanto riguarda le ferie maturate e non godute nei periodi precedenti a causa di assenze prolungate, si deve fare riferimento anche all’art. 2109 del c.c. (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore). Ne consegue che le ferie maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere una grave patologia, costituendo le stesse un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, possono essere fruite dallo stesso oltre i termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL. In tal caso è opportuno che l’amministrazione fissi i termini di fruizione delle stesse.
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