Assistenza alunni con disabilità: un compito delicato che spetta ai collaboratori scolastici con la giusta formazione. La normativa

L’assistenza degli alunni con disabilità spetta ai collaboratori scolastici? La formazione del personale è sufficientemente adeguata? Un tema sempre aperto, motivo negli anni di interventi per provare a chiarire. Ma cosa dice la normativa vigente in merito ai compiti dei collaboratori scolastici?

L’articolo 13 comma 3 della legge 104/92 prevede che “nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l‘assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati“.

L’articolo 44, capo V del CCNL del comparto scuola 2006-2009 ha stabilito che:

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.

Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi.

E:

Nel contratto di lavoro individuale sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.

I compiti del personale ATA vengono indicati all’articolo 47, capo V del CCNL del comparto scuola 2006-2009:

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;

b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell’anno scolastico 2002-3, sulla base dell’applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31.08.99.
Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.

Nella Tabella A dello stesso CCNL l’area relativa ai collaboratori scolastici è la A, in cui si specifica:

Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

E infine:

Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.

La formazione?

Il nodo resta la formazione del personale per lo svolgimento di mansioni così delicate. Nella circolare ministeriale 3390 del 2001 vengono fornite alcune indicazioni operative, “al fine di dare garanzie agli alunni e alle loro famiglie, certezza al personale della scuola e ai dirigenti scolastici e, nello stesso tempo, finalizzare le iniziative di formazione previste per i collaboratori scolastici“.

La circolare sottolinea la necessità di organizzare “corsi di formazione, secondo quanto previsto dal CCNI 1998-2001 art. 46, in materia di funzioni aggiuntive, individuando uno o più collaboratori scolastici per ognuna delle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap, rilasciando ai frequentanti un attestato che potrà essere speso come credito professionale e formativo per le funzioni aggiuntive (Art. 44 CCNI)“.

Ciascuna istituzione scolastica autonoma, anche attraverso un piano pluriennale di formazione, “dovrebbe essere in grado di dotarsi di un gruppo di collaboratori scolastici idonei ad assolvere le mansioni previste dall’assistenza di base agli alunni portatori di handicap, non solo nella situazione contingente delle presenza di tali allievi, ma anche nella prospettiva della accoglienza futura di alcuni di essi, in una logica di continuità del servizio” si evidenzia.

E’ compito del dirigente scolastico “di fronte alla necessità di individuare il personale da adibire alle mansioni in questione” ed  “è tenuto a verificare se i dipendenti abbiano già svolto i corsi suddetti o altri equivalenti, in modo da garantire l’espletamento e la qualità del servizio di assistenza di base“.

Possibili novità con il nuovo Contratto

Con il rinnovo del Contratto potrebbero arrivare novità sulla suddivisione delle aree del personale ATA. L’Aran ha proposto l’abolizione dell’area A-s, passando così dalle attuali cinque aree a quattro. Resta in ogni caso invariato, secondo la bozza di ordinamento professionale, il punto sui compiti relativi all’assistenza degli alunni con disabilità.

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