Assunzioni GPS sostegno 2023: durante contratto a tempo determinato anno prova, no assegnazione provvisoria. Vincolo triennale

Il docente assunto da GPS sostegno prima fascia/elenco aggiuntivo, durante lo svolgimento dell’anno di prova, è assunto a tempo determinato e poi, l’anno scolastico successivo, immesso in ruolo. Quando si può presentare domanda di assegnazione provvisoria.

Terminate le assunzioni in ruolo ordinarie da GaE e GM (salvo eventuali surroghe), nonché l’assegnazione degli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia e relativo elenco aggiuntivo, si procede allo svolgimento della mini call veloce, al fine di coprire eventuali ulteriori posti di sostegno disponibili, assumendo gli aspiranti inclusi nelle predette GPS/elenco aggiuntivo in territori diversi da quelli di pertinenza delle predette graduatorie/elenchi.

La procedura per chiamata (o mini call veloce), naturalmente, si svolgerà nelle sole province con posti di sostegno disponibili e, per parteciparvi, gli interessati possono presentare domanda sino alle ore 09.00 dell’11 agosto 2023, tramite Istanze Online.

Articolazione procedura

L’articolazione della procedura di assunzione in esame è sempre la stessa, sia per gli aspiranti assunti nelle province di inclusione in GPS/elenco aggiuntivo sia per quelli assunti tramite mini call veloce:

  • nell’a.s. 2023/24, assunzione a tempo determinato (al 31/08) e svolgimento dell’anno di prova (il cui mancato superamento ovvero rinvio determinano la reiterazione dello stesso);
  • svolgimento, innanzi al Comitato di valutazione, di una lezione simulata (il cui mancato superamento comporta la decadenza dalla procedura);
  • superati anno di prova e lezione simulata, assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato (quindi dalla data di inizio del servizio dall’a.s. 2023/24), nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato.

Vincolo triennale

Per gli assunti sulla base della sopra descritta procedura, il DL 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023) ha previsto una specifica disciplina riguardo al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. In base al citato decreto legge:

  • i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi sono tenuti a svolgere tre anni di effettivo servizio nella scuola di assunzione a tempo determinato;
  • durante i tre anni suddetti, gli interessati non possono presentare domanda di trasferimento, assegnazione provvisoria e utilizzazione (sia provinciale che interprovinciale, infatti la disposizione non fa differenza alcuna), nonché accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08 in altro ruolo o classe di concorso; la disposizione non cita i passaggi di ruolo/cattedra, richiedibili (ai sensi del CCNI 2022/25) dopo il superamento dell’anno di prova e se in possesso dell’abilitazione per il grado di istruzione/classe di concorso richiesti (quindi dal secondo anno di assunzione). Sarà una dimenticanza? Attendiamo chiarimenti dal MIM;
  • il vincolo non si applica nei casi di esubero o soprannumero;
  • il vincolo decorre dall’a.s. 2023/24, quello di assunzione a tempo determinato, nel corso del corso del quale si svolge l’anno di prova. Tale decorrenza del vincolo discende dal fatto che la decorrenza giuridica della nomina in ruolo dei docenti in questione sarà dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato (quindi dalla data di inizio del servizio dall’a.s. 2023/24). Pertanto, i predetti docenti saranno vincolati nella scuola di assunzione per gli anni scolastici: 2023/24, 2024/25 e 2025/26.

La disposizione relativa al vincolo di permanenza triennale dovrebbe essere mitigata dalla disposizione di cui all’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21,sottoscritta tra MIM e organizzazioni sindacali (eccetto la UIL scuola) in data 14 luglio 2023 (si attende adesso la firma definitiva, affinché l’Ipotesi diventi Contratto e le disposizioni in essa presenti diventino vigenti).

Il citato articolo 34 prevede che è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità:

  • volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni;
  • volte al ricongiungimento con la persona con disabilità da assistere (art. 42 del D.lgs. 151/01);
  • al personale con disabilità personale di cui all’art. 21 della legge 104/1992.

Tale disposizione contrattuale dovrebbe essere applicata anche agli assunti da GPS sostegno I fascia e relativo elenco aggiuntivo, naturalmente quando saranno di ruolo e potranno partecipare alla mobilità, ossia dal secondo anno di assunzione (se svolgono e superano l’anno di prova nel 2023/24). Attendiamo comunque il prossimo CCNI per conoscere come si armonizzeranno le disposizioni dello stesso con quanto previsto dal succitato DL 44/2023.

Qui le differenze tra vincolo per assunti da GPS sostegno I fascia/elenco aggiuntivo e disciplina generale per i neoassunti

Ricordata la procedura straordinaria in esame e il previsto vincolo di permanenza nella scuola di assunzione, rispondiamo ad alcuni quesiti giunti in redazione.

Quesiti

D1. Ho ricevuto nomina per il ruolo da GPS sostegno a Milano. Ho la legge 104 e invalidità al 77%. Io vivo in Sicilia potrei chiedere che l’anno di prova posso svolgerlo dove vivo avendo un bambino di età inferiore ai 12 anni? 

R1. La risposta alla domanda è negativa: la nostra lettrice deve svolgere l’anno di prova nella scuola di assunzione. L’assegnazione provvisoria non può essere chiesta sino a quando si è assunti a tempo determinato (aggiungiamo che l’assegnazione non è, inoltre, consentita per lo stesso anno di assunzione in ruolo: pertanto, neanche i docenti assunti in ruolo nel 2023/24 possono o meglio hanno potuto chiedere assegnazione provvisoria). La lettrice, quando sarà assunta a tempo indeterminato, potrà eventualmente sfruttare la precedenza dovuta alla legge 104, che le permetterà probabilmente di superare il vincolo, posto che dapprima superi l’anno di prova e quindi venga assunta in ruolo. Come detto sopra, le deroghe ai vincoli di mobilità (previste nell’Ipotesi di CCNL) dovranno essere declinate nel CCNI e solo allora potremmo avere un quadro chiaro di come saranno applicate. Per completezza di informazione, ricordiamo che, nel corrente anno scolastico, è stata prevista una deroga per gli assunti da concorso straordinario bis e GPS sostegno prima fascia a.s. 2022/23, i quali hanno presentato domanda (pur essendo ancora assunti a tempo determinato), che è stata però convalidata (per cui hanno partecipato ai movimenti) soltanto a coloro i quali hanno superato l’anno di prova prima dell’avvio delle operazioni.

D2. Sto partecipando alla mini call veloce e mi chiedevo: qualora dovessero chiamarmi il primo anno potrei prendere il congedo parentale? Inoltre, l’anno di prova devo farlo per forza nella scuola di assegnazione? Se ho figli minori di 12 anni posso chiedere l’assegnazione provvisoria?

R2. La nostra lettrice, una volta effettuata la presa di servizio, potrà chiedere e ottenere il congedo parentale, rinviando di fatto l’anno di prova. Quanto alla scuola in cui svolgere l’anno di prova, dovrà essere quella di assunzione in quanto, come detto sopra, l’assegnazione provvisoria potrà richiederla solo quando sarà di ruolo, quindi dopo aver superato il predetto anno. Solo allora, ossia dopo il superamento dell’anno di prova e quindi l’assunzione a tempo indeterminato, potrà chiedere l’assegnazione provvisoria, sfruttando eventualmente la disposizione contrattuale (vedi risposta precedente) relative alle deroghe ai vincoli di mobilità (attendiamo sempre il prossimo CCNI).

D3. Sono iscritta in GPS prima fascia sostegno in provincia di Reggio Calabria. Se presentassi istanza per la mini call veloce in una Regione del Nord e dovessero mai chiamarmi, superato l’anno di prova, sarei soggetta a vincolo triennale? Potrei fare domanda di assegnazione provvisoria dopo l’anno di prova? Sono specializzata sul sostegno, ma non abilitata sulla mia classe di concorso, dovrei comunque fare il percorso universitario per integrare i 30 cfu durante l’anno di prova o successivamente?

R3. Sì, sarà soggetta al vincolo triennale e, stando alla disposizione di cui al DL 44/23, potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria dopo tre anni (2023/24, 2024/25 e 2025/26), quindi nel corso del 2025/26 per il 2026/27. Quanto all’acquisizione dell’abilitazione sulla classe di concorso, la procedura di assunzione straordinaria da GPS sostegno prima fascia/elenco aggiuntivo non prevede che gli aspiranti conseguano l’abilitazione. Nulla vieta però alla nostra lettrice di sfruttare la nuova disposizione, in base alla quale i docenti già abilitati o specializzati possano conseguire l’abilitazione tramite il percorso universitario e accademico abilitante di 30 CFU (trattasi dunque di una scelta esclusivamente personale). Al riguardo si attende la pubblicazione del DPCM 60 CFU. Ne abbiamo, comunque, parlato in Docente che vuole conseguire altra abilitazione scuola secondaria: non più obbligatorio il tirocinio diretto, frequenza in modalità telematica. DECRETO PA bis. Attendiamo la pubblicazione del suddetto decreto del presidente del Consiglio, per confermare quanto scritto nell’articolo linkato.

Mini call veloce docenti sostegno GPS: domande dal 9 agosto. Tutti i posti disponibili per provincia: zero in 10 regioni. Scarica FILE Ministero e GRAFICI

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