ATA e periodo di prova: in caso di recesso da parte della scuola non si può prorogare e né rinnovare. Con FaQ

L’ARAN risponde al seguente interessante quesito: l’esercizio del diritto di recesso da parte del datore di lavoro consente l’applicazione dell’art. 30, comma 9, del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018, ossia il rinnovo o la proroga? Analizziamo a seguire l’articolo 30 del CCNL comparto scuola, quello che disciplina il periodo di prova per il personale ATA.

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