Bambino inciampa e si ferisce. In classe cera la mamma, ma i giudici ritengono responsabile il docente, ecco perché. Limportanza della consegna esplicita

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Responsabilità  dei docenti sui minori. Una recente sentenza definisce meglio il concetto di consegna. Quest’ultima deve essere chiara ed esplicita e preceduta da elementi incontestabili.

Responsabilità  dei docenti sui minori, il “faro” degli articoli 2047 e 2048 c.c.

Responsabilità  dei docenti sui minori. Di fronte a vicende che coinvolgono la presenza di minori a scuola, il giudice ha gli art.2047 (1° comma) e 2048 (2° e 3° comma), come punti di riferimento. Nel primo si legge ” In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.”

La natura generica del 2047, richiede l’integrazione del seguente che definisce meglio la questione in ambito scolastico: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Considerata la natura del nostro ordinamento giudiziario (Civil law), il magistrato può tener conto di sentenze simili e pregresse, deve vagliare tutti gli elementi peculiari della vicenda (età, condizioni ambientali…), riflettere sulle prove documentali, emettendo poi una propria decisione che vada al di là di ogni ragionevole dubbio (verità processuale).

La consegna, un momento delicato e importante

Evidenti gli aspetti che attirano l’attenzione del giudice: la responsabilità civile e penale  inizia con l’affidamento del minore e termina con la sua consegna al genitore o a un suo delegato maggiorenne. Egli può essere temporaneo, oppure ricoprire tale funzione per la durata di tutto l’anno. E’ importante che la delega sia  comunicata e protocollata in segreteria, supportata da una fotocopia del documento d’identità.

Ne consegue che il momento della traditio (consegna) del minore interrompe ogni obbligo di vigilanza e controllo da parte del docente. Questa, però deve essere supportata da elementi certi che rendano questo passaggio inequivocabile agli occhi del giudice.

La vicenda di un minore. I dubbi della consegna

La premessa necessaria consente di comprendere lo scenario entro il quale si è mossa la Corte di Appello di Napoli per dirimere le questioni su un caso che ha coinvolto un bambino. Il fatto è desunto dalla sentenza (31/01/2023, n. 408): il 23 novembre 2016 un alunno “si trovava in classe e in mancanza della dovuta vigilanza da parte dell’insegnante che era, invece, impegnata a parlare con le mamme di altri bambini pure presenti, inciampava in una mattonella rotta del pavimento e cadeva, urtando contro lo spigolo di un armadietto appendiabiti privo dei dovuti sistemi di protezione e riportando una ferita lacero-contusa alla radice del naso“.

Il primo grado si era risolto a favore del Ministero (il primo ad essere chiamato in causa)  e del docente (risponde patrimonialmente solo in caso di dolo o colpa grave  Legge 312/80 art.61), in quanto i giudici avevano escluso “che l’incidente si fosse verificato nello svolgimento del rapporto scolastico e nel ritenere, contrariamente, che lo stesso avesse avuto luogo quando il minore B. G. era già sottoposto all’effettiva vigilanza della madre ed era, quindi, rientrato nell’alveo della sorveglianza parentale“.

I genitori hanno ricorso in appello, non accogliendo la suddetta tesi, in quanto al momento “del verificarsi dell’incidente, la maestra, preposta all’insegnamento, era intenta a parlare con alcune mamme di altri alunni presenti nella stessa aula per riprendere i figli e che, pertanto, gli alunni erano privi di adeguato controllo da parte del personale scolastico” , mentre il suddetto bambino “si avviava verso il mobile appendiabiti per prendere il proprio zainetto, nel caos della fine della lezione…

La Corte d’appello di Napoli (sez. IV)  ha dato ragione in parte a loro. Vediamo il dettaglio. Secondo i magistrati l’interruzione del rapporto scolastico non è stato supportato da una prova positiva, onere a carico della docente.  Questa rimanda a una dichiarazione confermata da terze persone. A tal proposito si legge: è “ invero, principio cardine del processo civile quello per cui la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c. da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi. Il principio dell’onere della prova, necessaria conseguenza della struttura dialettica del processo, esige che la verifica dei fatti posti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio (cfr., in questo senso, Cass. 29/1/2021, n. 37157).”

Ai fini di un’ipotetica consegna, inoltre i giudici non ritengono come prova liberatoria la presenza della mamma in aula “tale da ritenere che la stessa fosse già succeduta all’insegnante nella posizione di garanzia in favore del minore” né tantomeno non è mai stato provato che il tempo di permanenza risultasse sufficiente per addurre l’avvenuta consegna.

La responsabilità del docente è comunque attenuata

Se la sentenza si concludesse con questo passaggio, Il Miur ed eventualmente il docente sarebbero responsabili. I giudici, invece vanno oltre, indagando l’esistenza del nesso causale tra le condizioni e l’evento. Essi arrivano alla conclusione che, anche in presenza di una maggiore attenzione nel controllo dei minori, l’insegnante non avrebbe potuto evitare l’evento dannoso “giacché, tra gli obblighi di protezione e vigilanza sulla stessa incombenti, non rientra quello di controllare l’integrità dei luoghi“.  I giudici scrivono che il controllo è a carico del custode  il quale deve produrre una liberatoria che documenti la mancanza di nesso “tra la cosa e l’evento lesivo“. I magistrati rilevano che tale prova non è stata fornita, quindi “deve essere ritenuto responsabile il MIUR ai sensi dell’art. 2051 c.c” per  danni da cose.

Concludendo la sentenza conferma la meticolosità dei giudici nello studio del caso. E di questo, comunque gli insegnanti dovrebbero sempre tener conto.

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