Due genitori hanno fatto ricorso al Tar della Puglia in merito alla bocciatura della figlia, non ammessa alla terza classe della scuola primaria. I giudici amministrativi si sono riservati di decidere sul ricorso.
I legali, nel ricorso, evidenziano che “la bambina ha dovuto affrontare il primo cruciale anno di scuola durante la pandemia, senza il contatto diretto con l’ambiente scolastico e con i propri maestri” ma solo “mediante didattica a distanza, filtrato da uno schermo e inficiato irrimediabilmente da un isolamento forzato”.
Poi in seconda classe, a causa di “rilevanti problemi di salute”, una patologia allergica e il Covid, l’alunna ha fatto varie assenze ma “la frequenza scolastica – sottolineano gli avvocati – non rileva ai fini della validità dell’anno scolastico nella scuola primaria di primo grado. La non ammissione non può risolversi in uno strumento punitivo, volto a sanzionare la scarsa frequenza scolastica”.
Così come segnala il Corriere del Mezzogiorno, i legali ritengono “evidente che la perdita di un anno scolastico in così tenera età e in difetto di gravi e giustificate ragioni, valutate alla luce dell’esclusivo interesse della minore, costituisce un grave danno. Una esperienza tanto traumatica danneggerebbe in maniera insanabile l’autostima della minore e incrinerebbe irrimediabilmente il rapporto di fiducia nei confronti dell’Istituzione scolastica”.
, 2022-07-27 17:25:00, Due genitori hanno fatto ricorso al Tar della Puglia in merito alla bocciatura della figlia, non ammessa alla terza classe della scuola primaria. I giudici amministrativi si sono riservati di decidere sul ricorso.
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