Bocciati col 5 in condotta: succede allo 0,1 per cento degli studenti


La punizione esemplare decisa per bulli e vittima del liceo artistico di Pistoia segue la legge

Il 5 in condotta può essere deciso solo «in casi di particolare e oggettiva gravità del comportamento», come appunto la violenza su alunni o docenti, che comportino una sospensione da scuola superiore ai 15 giorni

Bulli e vittima, tutti bocciati: gli uni per l’atto di inaudita violenza a cui hanno sottoposto la compagna ubriaca, legandola, filmandola e umiliandola in Rete, l’altra per aver introdotto di nascosto a scuola dell’alcol e averne abusato fino a ridursi a uno stato di semi incoscienza. La decisione del Consiglio di Istituto del liceo artistico di Pistoia di erogare una punizione esemplare a tutti i protagonisti dell’odioso incidente di qualche giorno fa risponde alla più generale normativa di legge in base alla quale il 5 in condotta (che ha sostituito il vecchio 7 in condotta) «comporta automaticamente la non ammissione all’anno successivo. Non si fa neppure lo scrutinio», spiega Mario Rusconi, presidente dell’Anp-Lazio. Che esprime perplessità per la modalità di svolgimento della sanzione: i ragazzi, sospesi, sono stati obbligati a frequentare la scuola, impiegati in lavori socialmente utili. «Noi riteniamo che nei casi più gravi sia più efficace un’esperienza in strutture esterne, alla Caritas, in ospedali, o per associazioni che mettano a contatto i ragazzi con aspetti difficili o dolorosi della vita. Così la sanzione ha davvero un valore educativo e di restituzione».

Dal 7 al 5 in condotta

Dal momento che il 5 in condotta comporta automaticamente la bocciatura, in base alla legge può essere deciso solo in casi di «particolare e oggettiva gravità del comportamento». «La valutazione insufficiente del comportamento deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni» (decreto ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009). E chi decide la sospensione superiore ai 15 giorni? Il consiglio d’istituto, in genere proprio per sanzionare atti di violenza nei confronti di altri alunni – come nel caso di Pistoia – o dei docenti.

Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana

Basta andare a rileggere lo Statuto degli studenti (dpr n. 235 del 21 novembre 2007): «L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. (…) In casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (…) la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studio». Sanzione pesantissima che la scuola può decidere di irrogare solo quando «non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l’anno scolastico». Secondo le ultime statistiche pubblicate dal Miur riferite all’anno scolastico 2016-17, su 1,9 milioni studenti iscritti dal primo al quarto anno delle superiori, solo 1.835 sono stati sanzionati con il 5 in condotta: lo 0,1 per cento degli studenti. Con enormi differenze regionali però: record negativo della Campania con 683 studenti insufficienti (lo 0,3%).

da Corriere.it

Pietro Guerra

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