Bonus asilo nido, ci sarà anche nel 2023: le info utili

Ci sarà anche nel 2023 il bonus asilo nido, una delle misure a sostegno delle famiglie già adottato negli anni passati e che anche il Governo Meloni rende disponibile.

La misura, che fa parte del pacchetto pensato dall’attuale governo per sostenere le famiglie e combattere contro il carovita, si rifà all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha disposto come, ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetterà un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Si è poi avuto un passaggio, con l’articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160, che ha elevato l’importo del buono fino a un massimo di 3.000 euro sulla base dell’ ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

Il premio viene corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore. La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti richiesti.

Requisiti richiesti

Ecco i requisiti richiesti per accedere alla misura, che devono essere posseduti nel momento in cui si presenta l’istanza:

  • cittadinanza italiana;
  • cittadinanza UE;
  • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (l’Istituto, in ottemperanza alle pronunce degli organi giudiziari ed in attesa delle definitive decisioni in materia, provvede – allo stato – all’esame delle domande presentate anche dai cittadini extracomunitari che non sono titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo);
  • carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
  • carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);
  • status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  • residenza in Italia;
  • relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
  • relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve avere la stessa residenza del figlio.

Nel caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purché successivo al 1° gennaio 2016.

La domanda

La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato oppure si potrà inoltrare la domanda tramite gli enti di patronato.

Nel momento in cui si presenta la domanda per accedere al bonus è necessario specificare il motivo per il quale si richiede il beneficio e precisamente se per il bonus asilo nido oppure se si tratta di supporto presso la propria abitazione.

Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido si ricorda che, ai fini del rimborso, è necessario che la domanda sia presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta.

Per presentare domanda e ricevere l’agevolazione non è necessario alcun attestato che indichi se il minore vada regolarmente presso l’istituto scolastico. Basterà soltanto presentare le fatture o una documentazione che confermi la sua presenza in graduatoria nel caso si tratti di un plesso pubblico.

Il bonus si ottiene solo dopo aver pagato: infatti, per ottenere il bonus relativo ai mesi di frequenza è necessario inviare all’Inps tutta la documentazione (fattura o ricevute) che attestino il buon esito delle operazioni economiche effettuate. Per il bonus nido sono necessari, quindi, o la ricevuta di pagamento o la fattura. In alternativa vanno bene anche eventuali bollettini postali o bancari che attestino il pagamento.

Gli importi previsti

Per quanto riguarda l’importo erogabile, dal 2020 questo viene determinato in base all’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

L’INPS presenta uno schema molto chiaro in tal senso, con gli importi massimi concedibili e la relativa parametrazione mensile:

  • ISEE minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,73 euro per 11 mensilità).
    Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,73 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore.
  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità)
    Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (227,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore.
  • ISEE minorenni da 40.001 euro = budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità).
    Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore.
    In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.

Viene specificato che l’INPS non può erogare un contributo superiore alla spesa sostenuta per la singola retta. Inoltre, il bonus asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

Supporto presso la propria abitazione

C’è però, come anticipato in precedenza, un altro segmento a cui può essere destinato il bonus, ovvero quello per il supporto alle abitazioni.

In questa tipologia di casi previsti dalla legge, il bonus viene erogato dall’INPS a seguito della presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

Anche in questo caso, a partire dal 2020, l’importo della prestazione erogata varia in base al valore dell’ ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:

  • ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro;
  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro;
  • ISEE minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro.

Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato viene quantificato a 1.500 euro.

Quando viene erogato il premio

Il premio viene erogato in base all’ordine di presentazione della domanda online. Su questo punto l’INPS spiega: le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma “con riserva”. Nell’ipotesi in cui a fine anno dovessero residuare somme ancora disponibili, si potrà essere “ripescati” e dunque, seguendo l’ordine di arrivo delle domande, si potrà ricevere il bonus.

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