Bonus psicologo, a chi spetta e come funziona: fino a 600 euro per oltre 10 sedute. Importo calcolato su ISEE. Le info utili


Via libera al bonus psicologo. Il contributo, previsto nel decreto milleproroghe, sarà pari ad un massimo di 600 euro a persona, importo che verrà parametrato in modalità progressiva in relazione al valore dell’ISEE del richiedente.
Si tratta di una misura necessaria per venire incontro ai disagi e ai disturbi di carattere psichico che questi due anni di pandemia (e la conseguente crisi economica) hanno causato a un numero sempre crescente di persone.
Considerando che una tariffa minima di una seduta di psicoterapia presso uno specialista privato si attesta sui 50 euro, spiega la relazione tecnica che accompagna il provvedimento, con 600 euro sarà quindi possibile seguirne 12.
Si potrà accedere al sostegno con un Isee inferiore ai 50mila euro e si ipotizza che il contributo, in base alle fasce di reddito, potrà interessare una platea di circa 16mila persone.
I 10 milioni stanziati vanno ad aggiungersi ad un analogo finanziamento previsto dalla legge di Bilancio per i servizi di salute mentale.
Il bonus consisterà in un aiuto finanziario a chiunque soffra di un disagio di salute mentale, che può essere causato o meno dalla pandemia, dai lunghi periodi di lockdown o dalle situazioni di stress dovute a dad e smart working. Non ci sono, dunque, distinzioni di età.
Va ricordato che non ci si potrà rivolgere a chiunque, ma a uno degli oltre 100 mila specialisti privati iscritti regolarmente all’albo degli psicoterapeuti.
Si dovrebbe trattare di un voucher, erogato dal medico di base, a disposizione di chi soffre di disagi psicologici legati o meno alla pandemia.
Il bonus psicologo arriverà a 600 euro all’anno e potrebbe riguardare circa 18 mila persone: sarà parametrato in base all’Isee, con il tetto massimo fissato a 50mila euro puntando a favorire i redditi più bassi.
ATTENZIONE! Bisogna attendere che la legge di conversione del decreto Milleproroghe venga approvata da Camera e Senato. Le modalità di richiesta, di assegnazione ed erogazione verranno stabilite con un successivo decreto del Ministero della Salute in concerto col MEF, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge
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Pietro Guerra

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