Calo di iscrizioni al Liceo Classico, docenti di quale classe di concorso diventano sovrannumerari

Come si assegnano le ore alle classi di concorso nella scuola secondaria di secondo grado? Quali criteri vanno seguiti? Come ci si comporta in caso di soprannumerari?

Riferimenti

L’assegnazione delle discipline alle classi di concorso nella scuola secondaria di secondo grado è un’operazione che le scuole effettuano in fase di costituzione dell’organico dell’autonomia.

L’organico è costituito in base alla dotazione definita con apposito decreto interministeriale (Ministro dell’istruzione e Ministro dell’economia) e alle indicazioni fornite dal Ministero dell’istruzione con l’annuale nota che accompagna il predetto decreto.

Decreto e nota, per gli organici a.s. 2023/24, devono essere ancora pubblicati, per cui le indicazioni fornite di seguito, in merito all’assegnazione delle ore alle classi di concorso, sono quelle della nota n. 14603/2022 relativa agli organici a.s. 2022/23. Pertanto, qualora ci dovessero essere delle novità, le comunicheremo immediatamente.

Assegnazione discipline alle classi di concorso

Nella scuola secondaria di secondo grado, come detto sopra, alcuni insegnamenti possono essere attribuiti a più classi di concorso, come ad esempio quello di lingua e letteratura italiana, che può essere assegnato alle classi di concorso A-11 e A13.

Finalità e criteri

La suddetta attribuzione, spettante all’istituzione scolastica:

1.  deve avere come finalità:

  • la tutela della titolarità dei docenti presenti nella scuola;
  • l’ottimale formazione delle cattedre;
  • la continuità didattica;

2. deve tener conto dell’indirizzo, dell’articolazione, dell’opzione, nonché del curricolo presente nella scuola.

Presenza soprannumerari

Nel caso in cui l’assegnazione degli insegnamenti alle classi di concorso sia relativa a posti per i quali vi è contrazione di organico, per cui nella scuola sono presenti soprannumerari, il perdente posto (o i perdenti posto) è individuato secondo quanto descritto nella summenzionata nota:

In presenza, nella stessa istituzione scolastica, di soprannumerari si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, secondo quanto previsto dall’art 21 dell’Ipotesi di CCNI triennale sulla mobilità, sottoscritta in data 27 gennaio 2022, nel rispetto delle precedenze, di cui all’art. 13 della medesima Ipotesi.

Dunque, nel caso in esame, si deve stilare una graduatoria interna unificata (comprendente le classi di concorso coinvolte. Restando nel summenzionato esempio: docenti A11 e A13 graduati nella medesima graduatoria). L’ultimo in graduatoria è il perdente posto e l’insegnamento è assegnato alla classe di concorso del docente con maggior punteggio (che dunque non perderà la titolarità e il posto). Vanno rispettate le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022/25 (che, ricordiamolo, dovrà a breve essere riscritto).

Assegnazione ore in assenza di titolari

Nel caso in cui l’assegnazione delle discipline riguardi classi di concorso prive di titolari nell’istituzione scolastica interessata, i dirigenti scolastici:

  • previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, attribuiscono le ore prioritariamente alle classi di concorso in esubero a livello provinciale e, ove vi sia capienza (ossia vi siano aspiranti), alle classi di concorso delle graduatorie per le immissioni in ruolo (GaE e GM);
  • in assenza di esubero e di capienza nella suddette graduatorie, d’intesa con l’Ufficio scolastico territoriale e sulla base del parere del Collegio dei docenti reso in coerenza con il PTOF e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, individueranno la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento.

Quesito

Una nostra lettrice chiede:

In un liceo classico, ad ogni riduzione del numero degli alunni iscritti e conseguentemente delle cattedre, un docente della classe di concorso A 11(discipline letterarie e latino) risulta immancabilmente soprannumerario, rispetto ai docenti della classe di concorso A 13 (discipline letterarie, latino e greco), nonostante la sua maggiore anzianità, la pluriennale titolarità nel medesimo liceo e il suo superiore punteggio in graduatoria. Esiste una norma di legge che giustifichi questo diverso trattamento?

Come detto sopra, per le classi concorso atipiche (ossia classi di concorso diverse che possono avere attribuito il medesimo insegnamento), in caso di soprannumerari, si stila una graduatoria unificata (vedi sopra) e le ore sono attribuite alla classe di concorso del docente con maggior punteggio. Pertanto, qualora il collega della A-11 preceda nella graduatoria unificata i docenti della A-13, non deve essere lui il perdente posto. Il riferimento è l’annuale nota sugli organici sopra citata.

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