Tra i numerosi emendamenti al DL 36 presentati in Senato, il 44.154 della senatrice di Italia Viva, Sbrollini, il 44.156 dei senatori Gallone, Binetti e Vono di Forza Italia e UDC, nonché il 44.153 dei senatori di Fratelli d’Italia, Iannone, Malan e La Russa (emendamenti con testi uguali tra loro) prevedono la carriera dei docenti strutturata su tre livelli (docente iniziale, docente ordinario e docente esperto), a cui corrispondono differenti riconoscimenti giuridici ed economici.
I passaggi da un livello all’altro avverrebbero a domanda all’interno di ciascuna istituzione scolastica con selezione per titoli e per concorso.
Gli emendamenti delineano, altresì, le competenze attribuite ai docenti appartenenti ai tre livelli.
La struttura di questa riforma di carriera dei docenti sembra ispirata a quella a suo tempo predisposta dall’on. Valentina Aprea di Forza Italia.
Anche per questa ragione, l’emendamento potrebbe trovare consensi da parte di diversi partiti della maggioranza, previa, s’intende, la dichiarazione preliminare di ammissibilità.
Questo il testo dell’emendamento 44.154 (uguale agli altri presentati):
“Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter, sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un differente riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L’articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.
4 bis. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente scolastico. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell’ambito dell’istituzione scolastica, possono essere conferiti deleghe e incarichi ulteriori rispetto all’insegnamento esclusivamente a docenti ordinari o esperti, fatta salva l’ipotesi – in deroga all’articolo 17, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – in cui siano presenti nell’organico dell’istituzione scolastica solo docenti iniziali e/o un numero di docenti ordinari ed esperti non sufficiente a coprire i ruoli organizzativi previsti. Le deleghe e gli incarichi ulteriori sono remunerati con compensi accessori a valere sulle risorse del fondo di istituto.
4 ter. All’interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.
4 quater. L’avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata dal dirigente scolastico, previo parere del Comitato di valutazione. Tra i titoli vanno considerati prioritariamente l’avere assunto deleghe o l’avere ricoperto incarichi ulteriori ai sensi del comma 4-bis.
4 quinquies. L’avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante concorso interno volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell’aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.»
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Tra i numerosi emendamenti al DL 36 presentati in Senato, il 44.154 della senatrice di Italia Viva, Sbrollini, il 44.156 dei senatori Gallone, Binetti e Vono di Forza Italia e UDC, nonché il 44.153 dei senatori di Fratelli d’Italia, Iannone, Malan e La Russa (emendamenti con testi uguali tra loro) prevedono la carriera dei docenti […]
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