Carta docente: “anche ai precari a tempo pieno, se riconosciuta a chi di ruolo in part time “. Sussiste una violazione della Costituzione

Sentenze dopo sentenze, diversi precari continuano a vedersi riconosciuto il bonus di cui alla “carta docente”, un bonus che ha visto esclusi diverse categorie, come gli ATA, come se non avesse questo personale diritto alla formazione, come se non contasse nulla nella scuola. E le sentenze a favore dei ricorrenti continuano ad arrivare, chiaramente a livello  sistemico per ragioni di cassa conviene al momento continuare a “discriminare”, perché le sentenze si applicano solo ai ricorrenti vincitori e non in via generalizzata a tutti, una questione già vista, e su cui sarebbe bene, una volta per tutte, invertire rotta per dare un segnale di inversione di tendenza verso un comparto caratterizzato da tagli, procedure di dimensionamento, e stipendi tutt’altro che in linea con la media europea, nonostante il dovuto degli arretrati, che ricordiamolo, sono un diritto e non un bonus.

La questione
Un docente ha agito  in Tribunale per vedersi accertato  il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente ex art 1comma 121 L107/2015. Il Ministero ha eccepito l’infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto, evidenziando che il differente regime appare giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari nonché dai principi di economicità, efficacia ed efficienza che le P.A. sono tenute ad osservare.

Ai precari spetta il bonus di 500 euro
Per il Tribunale di Foggia, con Sentenza n. 3940/2022 del 21-11-2022 nel merito la domanda è fondata e va accolta.  Il tribunale si richiama alla giurisprudenza amministrativa:

“Tanto condividendo le motivazioni di cui alla Sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, resa in fattispecie analoga dal Consiglio di Stato, il quale, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente”.

Se viene riconosciuta ai docenti par time non può non essere riconosciuta ai precari
I giudici, dopo aver ricostruito il quadro normativo, rilevano che nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “carta Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato anche se part time, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l’identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. “Tanto ove si consideri che sono stati inclusi nei destinatari della “carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell’organico ministeriale ed inoltre che la carta docenti consistendo nell’erogazione di una somma di denaro con cadenza annuale coprirebbe l’intero periodo di lavoro del docente precario che ha svolto e svolge il proprio incarico con tale durata”. Questo è un passaggio interessante e condivisibile, dunque se viene riconosciuta ai docenti in part time, di ruolo, a fortiori, non può non essere riconosciuta ai docenti precari che a tempo pieno  coprono l’intero periodo lavorativo.

Sussiste una violazione della Costituzione
Conclude il tribunale affermando che “peraltro, tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”. Dunque tutto il personale docente, che sia precario o sia di ruolo, ha diritto ad avere lo stesso livello di aggiornamento professionale e formazione, cosa che comporterebbe un beneficio per l’intera amministrazione. Certo, poi in realtà bisognerebbe interrogarsi in via pragmatica su quanto la carta docente sia stata effettivamente utile nelle sue finalità  teoriche di migliorare il livello di aggiornamento professionale del personale docente…

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