Cattedra COE ex-novo: in quali casi può essere assegnata a docente con 104/92 per assistenza familiare disabile

Al docente con precedenza 104 per assistenza a familiare disabile può essere assegnata una COE ex-novo in presenza di precise condizioni. Vediamo quali

Una lettrice ci scrive:

A seguito di contrazione degli iscritti nel mio istituto, quest’anno sono dovuta passare da COI ad una COE (16+2) con completamento nello stesso comune; nonostante possa io usufruire dei benefici della legge 104 (in quanto assisto mio padre con disabilità), essendo ultima in graduatoria di istituto ho comunque dovuto accettare la COE. Quest’anno a seguito di ulteriore contrazione degli iscritti nel mio istituto di titolarità è stato già comunicato dall’USP all’istituto che la COE si trasforma secondo l’articolazione 12h (istituto di titolarità e di residenza mia e del genitore per cui usufruisco della 104) + 2 h (stesso comune) +4 (comune diverso). Dalla lettura del CCNI Mobilità, in particolare dell’articolo 13 comma 3, desumo che essendo la COE con completamento su altro comune, per il prossimo anno io possa in questo caso far valere la 104 per essere esclusa dall’attribuzione della COE (secondo il comma 3 lettera c), che quindi andrebbe assegnata alla collega che mi precede in graduatoria. E’ corretta la mia interpretazione? Oppure la COE potrebbe essere disarticolata ed io dovrei accettare almeno le due ore nello stesso comune di residenza?

La cattedra di cui parla la nostra lettrice è un COE ex-novo non esistente nell’organico dell’anno precedente e costituitasi in seguito a contrazione nell’organico della scuola con trasformazione di una cattedra interna in COE

COE ex- novo, quali criteri per l’assegnazione

I criteri da seguire per l’assegnazione di una COE ex-novo sono stabiliti nel CCNI sulla mobilità e devono tener conto necessariamente della posizione occupata dai docenti nella grraduatora interna di istituto.

Come chiarisce, infatti, l’art.11 comma 8,”Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto, tenendo conto che i titolari entrati a far parte dell’organico dal precedente 1 settembre andranno utilmente inseriti nella relativa graduatoria e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del presente contratto […]”

La COE ex-novo dovrà, quindi, essere assegnata al docente in ultima posizione nella graduatoria interna di istituto che potrebbe essere anche il docente beneficiario della precedenza 104 per assistenza a familiare disabile, se non sussistono le condizioni per la sua esclusione dalla grradatoria

Docente con 104, quando può essere escluso dalla graduatoria interna di istituto

Per il docente che usufruisce della precedenza 104 per assistenza a familiare disabile, è prevista l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto in presenza di precise condizioni come indicato di seguito.

Il docente deve essere titolare in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Se la scuola di titolarità è in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento per scuole del suddetto comune

COE ex-novo, quando si può assegnare al docente con precedenza 104

Il docente con precedenza 104 per assistenza a familiare disabile non necessariamente deve essere escluso dall’assegnazione della COE ex-novo costituitasi nella scuola di titolarità in seguito a contrazione nell’organico.

Come chiarisce, infatti l’art.13 comma 3 lettera c (citato dalla nostra lettrice) il diritto all’esclusione dalla graduatoria dei beneficiari delle precedenze previste nel comma 2  per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite
tra scuole di comuni diversi (o distretti subcomunali diversi).

Al docente con 104, quindi, potrà essere assegnata una COE ex-novo soltanto se la sede di completamente è ubicata nello stesso comune della scuola di titolarità

Conclusioni

L’interpretazione della nostra lettrice è, quindi corretta. La cattedra con completamento esterno su due sedi delle quali una in comune diverso, non potrà  essere assegnata a lei in quanto beneficiaria della precedenza 104 per assistenza al padre disabile.

La COE ex-novo così costituita dovrà, quindi, essere assegnata alla collega che, con l’esclusione della nostra lettrice, risulterà in coda nella graduatoria interna di istituto

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, 2022-04-27 14:44:00, Al docente con precedenza 104 per assistenza a familiare disabile può essere assegnata una COE ex-novo in presenza di precise condizioni. Vediamo quali
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