Cattedra Orario Esterna: quali criteri per la sua attribuzione? Vediamo le differenze

L’assegnazione di una COE segue criteri diversi a seconda che si tratti di nuova cattedra o di cattedra già presente nell’organico dell’anno precedente. Chiarimenti

Un lettore ci scrive:

Buongiorno, scrivo in merito all’assegnazione di una COE per l’a.s. 2023/2024.
Riassumo brevemente la questione ripercorrendo gli ultimi anni:

– nell’a.s. 2018/19 ottengo l’immissione in ruolo in una scuola in cui ci sono due COI della mia disciplina;

– nell’a.s. 2019/2020 abbiamo un trasferimento in uscita e uno in entrata. In quell’anno ci sono due COI;

– nell’a.s. 2020/21, in seguito ad una contrazione dell’orario, una cattedra diventa COE. A me viene assegnata la COI;

– nell’a.s. 2021/22 la situazione si ripete: a me viene assegnata la COI, alla collega trasferita nel 2019/20 la COE;

– nell’a.s 2022/23 la situazione resta identica a quella del precedente anno scolastico, a me la COI alla collega la COE;

– per l’a.s. 2023/24 mi viene assegnata la COE e alla collega trasferita nel 2019/20 la COI.

Nella graduatoria interna la collega ha un punteggio più alto, dunque mi precede.
Il mio quesito è: come è possibile che davanti a una situazione che si mantiene identica da 3 anni l’assegnazione delle cattedre viene adesso completamente stravolta?

Una Cattedra Orario Esterna è composta da una sede principale (scuola di titolarità sede di organico) e da una o due sedi di completamento, per un massimo di tre scuole autonome in non più di due comuni diversi.

L’assegnazione di una COE ad un docente titolare nella scuola non sempre segue la graduatoria interna di istituto e questo dipende dal fatto che la cattedra fosse presente o meno nell’organico dell’anno precedente.

Assegnazione COE, due criteri diversi

Una COE può essere di due tipologie ai fini della sua assegnazione:

– Cattedra già presente nell’organico dell’anno precedente

– Cattedra ex-novo

Cattedra già presente nell’organico dell’anno precedente
In questo caso la cattedra deve essere assegnata al docente in servizio su tale cattedra l’anno precedente, a prescindere dalla posizione occupata nella graduatoria interna di istituto.
Questo docente può “passare” su una cattedra interna soltanto se questa risulta priva di titolare e in questo caso l’assorbimento del docente sulla COI avverrà in automatico senza alcuna richiesta formale

COE ex-novo
Questa cattedra risulta nuova nella scuola e si crea per contrazione nell’organico con trasformazione di una cattedra interna in COE.

Tale cattedra sarà assegnata ad un docente in servizio su cattedra interna l’anno precedente.
In questo caso la sua assegnazione è condizionata dalla graduatoria interna di istituto e la COE ex-novo spetta, quindi, al docente in coda nella graduatoria. Questa assegnazione ha carattere annuale e potrà cambiare da un anno scolastico all’altro in base alla graduatoria interna di istituto.

Conclusioni

La cattedra di cui parla il nostro lettore rientra nel 2° caso in quanto nell’anno scolastico in cui si è formata risultava una COE ex-novo.
Tale cattedra si costituisce, infatti, nell’anno scolastico 2020/21 per contrazione nell’organico della scuola di titolarità del docente.
Nella scuola sono in servizio due docenti titolari, il nostro lettore e la docente arrivata per trasferimento nell’a.s. 2019/20.

Nell’assegnazione della COE la scuola commette dall’inizio un errore in quanto non tiene conto della graduatoria interna di istituto e, non si sa in base a quale criteri, assegna la cattedra interna al nostro lettore e la COE alla docente presente nella scuola dal 2019/20 con cattedra interna.
Se la docene trasferita nella scuola risulta avere un maggiore punteggio nella graduatoria interna di
istituto, a lei doveva essere assegnata la cattedra interna e, purtroppo per il nostro lettore, a lui spettava la COE.

L’errore è stato ripetuto per tre anni scolastici (2020/21 – 2021/22 – 2022/23), finchè la scuola,  rendendosene conto, rimedia per il prossimo anno scolastico 2023/24 correggendo l’assegnazione
della COE, così come prevede l’art.11 del CCNI sulla mobilità

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