Compiti del docente di sostegno e curricolare per la disabilità: l’esempio di relazione finale

La nuova Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 sui BES elabora un’unica strategia d’intervento secondo un approccio educativo per il quale la tradizionale discriminazione tra alunni con disabilità e senza disabilità non rispecchia più la complessa realtà delle classi.

Ogni alunno, infatti, è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità (abilità) e incapacità (disabilità) con quelle altrui. Nella valorizzazione delle differenze l’individualizzazione è questione riguardante tutti gli alunni, non solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali.

All’interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà possono essere globali e pervasive, specifiche, settoriali, gravi, permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di qualcosa di particolare. Pertanto, il Bisogno Educativo diviene “Speciale”.

Garantire alle fasce di alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata

La scuola – come si legge nel brillante documento avente come oggetto “Compiti del docente di sostegno e curricolare per la disabilità”, in uso nell’Istituto Comprensivo Statale “ A. Pagano” di Nicotera (V.V.) diretto, con grande capacità manageriale, dal Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Sangeniti che ha redatto l’eccezionale ed esaustivo documento – si occupa anche di questa tipologia di alunni, con l’obiettivo generale di garantire alle fasce di alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata. Le forme di personalizzazione vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di una Programmazione Educativa Personalizzata (PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP). Poiché, come cita l’art. 13, comma 6 della LQ 104 e ai sensi dell’art. 315/5 del D.Lgs. 297/1994, art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 e artt. 2/5 e 4/1 del D.P.R. 122/2009, l’insegnante di sostegno è a pieno titolo docente della classe, contitolare della cattedra e quindi non solo dell’allievo diversamente abile a lui affidato, ne consegue che la sua particolare funzione di supporto alla classe dell’alunno certificato di riferimento non viene meno anche quando è assente l’alunno stesso. Perciò egli DEVE rimanere in classe con l’insegnante curricolare e collaborare affiancando quei casi di disagio che rendono difficile lo svolgimento della lezione. Allo stesso modo “la responsabilità dell’integrazione è assunta non dalla singola classe, ma da tutta la comunità scolastica, che costituisce di per sé uno dei sostegni più validi” (C.M. 199/1979)”.

Rispondere ai bisogni educativi degli alunni, con interventi calibrati sulle condizioni personali di ciascuno

Ciò significa che tutti i docenti, di sostegno e curricolari, devono essere capaci di rispondere ai bisogni educativi degli alunni, con interventi calibrati sulle condizioni personali di ciascuno. Ne consegue che atteggiamenti di delega dell’alunno certificato al solo insegnante di sostegno (per esempio nei rapporti con la famiglia dell’alunno, nella stesura della documentazione, nella progettazione di percorsi d’integrazione) non solo non favorisce l’inclusione scolastica ma, rappresenta elemento nocivo all’interno della comunità scolastica.

Chi è il docente di sostegno?

Il docente per le attività di sostegno – come si legge nel brillante documento avente come oggetto “Compiti del docente di sostegno e curricolare per la disabilità”, in uso nell’Istituto Comprensivo Statale “ A. Pagano” di Nicotera (V.V.) – svolge una funzione di mediatore fra tutte le componenti coinvolte nel processo di integrazione e formazione dell’alunno/a disabile: la famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure specialistiche e sanitarie, gli educatori. Deve possedere capacità di ascolto, empatia e una visione ad ampio spettro delle dinamiche scolastiche che si instaurano all’interno di un ambiente formativo ed infine possedere un quadro generale giuridico sulle leggi fondamentali relative alla disabilità. Deve acquisire una formazione adeguata al compito.

L’art. 13 comma 6 della Legge Quadro del 5 febbraio 104/92

L’art. 13 comma 6 della Legge Quadro del 5 febbraio 104/92, recita:

  • «Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli Interclasse, dei Consigli di Classe e dei Collegi dei Docenti» (vedi anche D.M. 9 luglio 1992).
  • I docenti dell’équipe pedagogica sono tenuti alla collaborazione per poter perseguire al meglio il successo formativo nonché il progetto di vita dell’alunno/a, ciò comporta un dialogo ed un confronto continuo. Verranno stabilite insieme interrogazioni argomenti da sottoporre, verifiche, misure compensative e dispensative come previsto da PEI-PDF;
  • Qualora l’alunno seguisse una programmazione per obiettivi minimi, il docente curricolare si dovrà impegnare nel fornire per tempo al docente di sostegno le prove di verifica (della classe e dei BES), per poter dare la possibilità di valutarne la struttura, i contenuti e la forma metodologica; qualora la programmazione dell’alunno/a fosse invece differenziata, la predisposizione delle prove è demandata al docente di sostegno che segue le ore;
  • Il docente di sostegno si impegnerà a prendere visione di tali file e di predisporre lui stesso la prova di verifica per i discenti e di realizzarne di autonome qualora ve ne sia la necessità, successivamente potrà rimandarla al collega curricolare per un confronto;
  • Il docente curricolare si confronterà per la valutazione finale con il docente di sostegno che firmerà anch’egli la prova, lo stesso vale per le prove orali;
  • Il docente curricolare e il docente di sostegno, in base alle specifiche competenze, possono concordare uno scambio di ruoli per effettuare lezioni e attività didattiche;
  • Il docente di sostegno essendo di classe, in accordo con i colleghi può firmare voti; per quanto concerne la funzione ordinaria di gestione della classe come: dare o dettare comunicazioni, giustificare gli alunni di classe ecc…, il docente è tenuto, come gli altri colleghi, ad effettuare tali mansioni;
  • Il docente di sostegno, essendo di classe, può svolgere l’attività di segretario di classe in quanto potrebbe conoscere meglio la situazione per il monte ore che potrebbe essere considerevole;
  • Docente di sostegno e docente curricolare effettuano i colloqui genitori e la distribuzione delle pagelle in quanto, tutti gli alunni sono assegnati a tutti i docenti.

Relazione finale e non solo…

La relazione finale risulta fondamentale soprattutto per il successivo Anno Scolastico, il 2022-2023, essa dovrà essere visionata e presa a modello come punto di partenza per la realizzazione del nuovo percorso formativo, soprattutto se la strada intrapresa l’anno precedente è risultata positiva e proficua. Si consiglia sempre un periodo di osservazione e di conoscenza dell’alunno/a e della classe, fondamentale per la costruzione di un percorso di inclusione che avverrà nel momento in cui anche il docente di sostegno verrà considerato realmente docente di classe per la classe a supporto di tutti. Alleghiamo il fantastico format realizzato dall’Istituto Comprensivo “Renato Guttuso” di Carini (pa), diretto dal dirigente scolastico professoressa Valeria La Paglia che, in questi tre anni di direzione, ha contribuito a fare di questa realtà scolastica un’eccellenza, insieme a poche altre, del territorio dell’hinterland palermitano.

Indicazioni per gli alunni frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado

Il superbo documento avente come oggetto “Compiti del docente di sostegno e curricolare per la disabilità”, in uso nell’Istituto Comprensivo Statale “ A. Pagano” di Nicotera (V.V.) fa riferimento e richiama proprio il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, che all’articolo 11 “Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento” prevede:

  • Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate [prove INVALSI] di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova.
  • Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato.
  • Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.
  • L’esito finale dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8.
  • Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito forrmativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valore anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
  • Per gli alunni di classe terza, verrà effettuato un congruo progetto orientativo per la scelta della futura scuola Secondaria di Secondo Grado, questo varrà ancor di più per gli alunni con certificazione in quanto andranno supportati, aiutati e guidati in questa difficile scelta per il futuro; il docente di sostegno ed i docenti curricolari affiancheranno il/la discente accompagnandolo/a nel percorso di orientamento.
  • Il docente di sostegno darà indicazioni per le iscrizioni che si effettuano on-line o indirizzando i genitori presso la segreteria dell’Istituto prescelto.
  • I docenti di sostegno, dopo la chiusura delle iscrizioni, nei mesi compresi tra aprile e giugno, prenderanno contatti con la Funzione Strumentale Disabilità dell’Istituto Superiore prescelto per avere un appuntamento per presentare l’alunno o gli alunni dell’Istituto che si sono iscritti in quella realtà. In tale occasione si consiglia di ricordare alla futura scuola, di inoltrare la richiesta all’I.C. di Asso per avere i fascicoli e tutti i documenti del sostegno del/della discente per averli in visione il prossimo anno. La richiesta per recarsi a tale incontro dovrà essere inoltrata alla mail della scuola alla cortese attenzione del D.S
  • Al termine dell’A.S. sarà premura del docente di sostegno, con il docente curricolare, redigere il programma effettivamente svolto che verrà firmato dall’alunno.
  • Il docente di sostegno predisporrà un documento da sottoporre al commissario d’Esame con le misure compensative e dispensative di cui l’alunno/a con disabilità necessiterà durante gli Esami di Stato.
  • Sarà sempre premura del docente di sostegno predisporre le prove d’esame dopo essersi confrontato con i docenti curricolari; infine verranno preparate prove Invalsi a computer o cartacee qualora il/la discente non effettuasse quelle comuni digitali.
  • Il docente di sostegno partecipa in modo attivo agli Esami di Stato di tutta la classe.

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, 2022-06-02 05:50:00, La nuova Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 sui BES elabora un’unica strategia d’intervento secondo un approccio educativo per il quale la tradizionale discriminazione tra alunni con disabilità e senza disabilità non rispecchia più la complessa realtà delle classi.
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