Ai sensi dell’art.22, comma 7, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, il dirigente scolastico deve aprire la sessione di contrattazione integrativa di istituto con le parti sindacali (RSU e sindacati firmatari del CCNL nazionale) entro il 15 settembre di ogni anno. La durata della sessione negoziale, ai fini della stipula del contratto integrativo d’istituto, non può prolungarsi oltre il termine del 30 novembre. Chiaramente, si tratta di termini ordinari, non perentori.
L’articolo Comunicazione fondo MOF disponibile per la contrattazione d’istituto. Guida per DSGA. Con tabella quantificazione risorse sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.
Ai sensi dell’art.22, comma 7, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, il dirigente scolastico deve aprire la sessione di contrattazione integrativa di istituto con le parti sindacali (RSU e sindacati firmatari del CCNL nazionale) entro il 15 settembre di ogni anno. La durata della sessione negoziale, ai fini della stipula del contratto integrativo d’istituto, non può prolungarsi oltre il termine del 30 novembre. Chiaramente, si tratta di termini ordinari, non perentori.
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