Pubblicato il bando per il primo concorso della fase straordinaria PNRR. Scadenza presentazione domanda 09 gennaio ore 23:59 attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio” oppure attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it
Requisiti Posti comuni (è sufficiente un requisito)
- laurea di accesso alla classe di concorso + abilitazione oppure
- laurea di accesso alla classe di concorso + 3 anni di servizio negli ultimi cinque, svolti nella scuola statale, di cui uno specifico per la classe di concorso oppure
- laurea di accesso alla classe di concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022
- diploma per ITP della tabella B del DPR 19/2016 (o abilitazione). Il requisito è valido fino al 31 dicembre 2024
Posti di sostegno
Si partecipa con il titolo di specializzazione specifico per il grado di scuola richiesto (anche con riserva in attesa del riconoscimento).
Le prove previste
- Una prova scritta che consiste in più quesiti a risposta multipla. I quesiti hanno l’obiettivo di valutare le conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico, didattico-metodologico, informatico e linguistico (inglese). In base alla BOZZA del bando i quesiti saranno 50, da svolgere in 100 minuti. Se si supera la prova scritta con almeno 70/100 si accede alla prova orale (e pratica per le classi di concorso che la prevedono)
- Una prova orale che valuta le conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto richiesti. Nella prova orale si valutano anche le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento, eventualmente anche attraverso un test specifico.
Il concorso si concluderà con la pubblicazione della graduatoria di merito, comprensiva di voto scritto + voto orale + valutazione titoli
I candidati che superano le prove dovranno conseguire i CFU mancanti (30 o 36) per il conseguimento dell’abilitazione corrispondente a 60 CFU.
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Novità: Riserva posti nella graduatoria di merito
Il bando prevede 20.575 posti suddivisi per regione e classe di concorso. All’interno della tabella è già prevista la RISERVA di posti pari al 30%, secondo quanto disposto dall’articolo 59, comma 10-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021.
Nello specifico:
- è prevista una riserva di posti, pari al 30%, nei bandi pubblicati a decorrere dell’entra in vigore della succitata legge n. 106/2021;
- la riserva del 30% si applica per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto;
- sono beneficiari della riserva gli aspiranti che, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, abbiano svolto presso le scuole statali un servizio di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti;
- uno dei tre anni di servizio deve essere specifico, ossia svolto per la classe di concorso o tipologia di posto per cui si partecipa al concorso e si beneficia della riserva;
- è valido solo il servizio nelle scuole statali;
- i tre anni scolastici si computano secondo quanto previsto dall’art. 11/14 della legge n. 124/99;
- la riserva vale in una sola regione;
- la percentuale di posti riservati si calcola con arrotondamento per difetto;
- la riserva si applica, solo se il numero di posti banditi per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto sia pari o superiore a quattro.
Ecco la TABELLA dei posti con la riserva del 30%
Le conseguenze
La previsione di una riserva di posti comporta la pubblicazione integrale dei candidati che superano le prove con i relativi punteggi, per poi individuare all’interno di questi coloro che in base alla riserva accedono alla graduatoria di merito finale, composta da un numero di aspiranti al ruolo corrispondente al numero di posti per la singola classe nella regione.
Può ciò avvenire che un candidato che nella somma del punteggio prova scritta + prova orale + titoli non ha titolo a comparire nella graduatoria di merito – per il numero dei posti – vi si inserisca con la riserva di posti attribuita per il servizio svolto.
Come si matura annualità di servizio
Come detto sopra, i tre anni di servizio, svolti presso le scuole statali, si valutano ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, comma 14, delle legge n. 124/99, che indica cosa si debba intendere con la previsione contenuta nell’articolo 489/1 del D.lgs. 297/94.
In base alla suddetta legge, per annualità di servizio bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).
Conseguentemente, per calcolare il servizio prestato e verificare se si è in possesso delle tre richieste annualità, gli interessati devono accertarsi di aver svolto, per ciascuno dei tre anni scolastici considerati (non per forza consecutivi), 180 giorni di servizio anche non continuativo o un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio. Come sappiamo, non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.
Precisazioni sulla riserva dei posti
- La riserva dei posti è indipendente dal requisito di accesso. Si può scegliere di accedere con laurea + 24 CFU ma avere diritto alla riserva dei posti
- Il requisito “tre anni di servizio” è diverso se si tratta di requisito di accesso o diritto alla riserva di posti. Nel primo caso l’arco temporale da considerare sono gli ultimi cinque anni scolastici, nel secondo si va indietro agli ultimi dieci.
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