Concorsi scuola secondaria, riserva 30% posti: a chi spetta, a quali condizioni e quanti posti vanno banditi per applicarla

I prossimi concorsi della scuola secondaria di primo e secondo grado prevedranno una riserva di posti per i candidati in possesso di determinati requisiti. Vediamo di chi si tratta.

Concorsi secondaria: regolamento e prossime procedure

Regolamento

Il MIM ha già predisposto il DM, che disciplinerà i prossimi concorsi della secondaria e in riferimento al quale il CSPI ha già espresso il previsto parere, per cui se ne attende adesso la pubblicazione ufficiale.

Il decreto disciplinerà i concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi del DL 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021), come modificato dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022) e dal DL 75/2023. Tali disposizioni hanno modificato, a loro volta, il D.lgs. 59/2017, che delinea il nuovo sistema di formazione e reclutamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Prossime procedure

Le prossime due procedure concorsuali saranno bandite al fine di conseguire gli obiettivi assunzionali del PNRR e rientreranno nella prevista fase transitoria (che durerà sino al 31/12/2024). Il secondo dei predetti concorsi sarà bandito dopo l’attivazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis del D.lgs. 59/2017 e dell’attuativo DPCM 60 CFU (di cui si attende la pubblicazione), in modo da far partecipare anche coloro che hanno conseguito ovvero stiano per conseguire 30 CFU/CFA del citato percorso. 

Per i requisiti di partecipazione alla prima e alla seconda procedura concorsuale leggi qui

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I bandi di concorso prevedono una riserva di posti pari al 30%, secondo quanto disposto dall’articolo 59, comma 10-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021.

Nello specifico:

  • è prevista una riserva di posti, pari al 30%, nei bandi pubblicati a decorrere dell’entra in vigore della succitata legge n. 106/2021;
  • la riserva del 30% si applica per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto;
  • sono beneficiari della riserva gli aspiranti che, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, abbiano svolto presso le scuole statali un servizio di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti;
  • uno dei tre anni di servizio deve essere specifico, ossia svolto per la classe di concorso o tipologia di posto per cui si partecipa al concorso e si beneficia della riserva;
  • è valido solo il servizio nelle scuole statali;
  • i tre anni scolastici si computano secondo quanto previsto dall’art. 11/14 della legge n. 124/99;
  • la riserva vale in una sola regione;
  • la percentuale di posti riservati si calcola con arrotondamento per difetto;
  • la riserva si applica, solo se il numero di posti banditi per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto sia pari o superiore a quattro.

Come si matura annualità di servizio

Come detto sopra, i tre anni di servizio, svolti presso le scuole statali, si valutano ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, comma 14, delle legge n. 124/99, che indica cosa si debba intendere con la previsione contenuta nell’articolo 489/1 del D.lgs. 297/94.

In base alla suddetta legge, per annualità di servizio bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).

Conseguentemente, per calcolare il servizio prestato e verificare se si è in possesso delle tre richieste annualità, gli interessati devono accertarsi di aver svolto, per ciascuno dei tre anni scolastici considerati (non per forza consecutivi), 180 giorni di servizio anche non continuativo o un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio. Come sappiamo, non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.

NB: quanto sopra sulla base della bozza di DM, per cui eventuali modifiche saranno comunicate immediatamente.

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