Concorso ATA prima fascia per soli titoli: come calcolare i 24 mesi di servizio

E’ attesa fra qualche mese la nota ministeriale che indice i concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Dopo la nota verranno pubblicati i bandi degli USR. Le domande sono attese in primavera, così come ogni anno. Lo scorso anno le istanze furono aperte da aprile a maggio.

I supplenti, aspiranti ATA di ruolo, sono già alle prese con il calcolo dei 24 mesi di servizio, requisito fondamentale per l’ingresso in prima fascia.

Le graduatorie di prima fascia, dette anche 24 mesi, si aggiornano ogni anno (al contrario della terza fascia che si aggiorna ogni tre anni) e vengono utilizzate per l’attribuzione delle supplenze e soprattutto per le immissioni in ruolo.

In ogni caso, gli aspiranti supplenti inseriti in prima fascia hanno la priorità rispetto alla terza e alla seconda fascia. L’ordine di convocazione è infatti il seguente: prima fascia, seconda fascia, terza fascia. Si passa alla seconda fascia se sono esaurite le graduatorie di prima fascia, e così si passa alla terza se sono esaurite le graduatorie di seconda fascia.

Requisiti ATA 24 mesi

I requisiti richiesti per l’accesso alle graduatorie ATA 24 mesi sono:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel
medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

Per quanto riguarda i due anni di servizio richiesti, i candidati devono possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in
Italia ;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto
rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.

Tra i requisiti di accesso i titoli di studio.

A ) – Assistente Amministrativo :
1 – Diploma di maturità .

B ) – Assistente Tecnico :
1 – Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale .
La specificità di cui al punto 1 è quella definita, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente alla data del decreto di indizione del concorso.

C ) – Cuoco :
1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

D ) – Infermiere :
1 – Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.

E ) – Guardarobiere :
1 – Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

F ) – Addetto alle aziende agrarie :
– Diploma di qualifica professionale di :
1- operatore agrituristico;
2- operatore agro industriale;
3- operatore agro ambientale.

G ) – Collaboratore Scolastico :
1 – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale;
2 – diploma di maestro d’arte;
3-diploma di scuola magistrale per l’infanzia;
4 – qualsiasi diploma di maturità;
5 – attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Il requisito principale sono due anni di sevizio, quindi 24 mesi di servizio, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi.

Le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero.

I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando (OM 23.02.2009, n. 21):
– come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
– in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
– come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è ammissibile un computo basato su tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo
intercorrente tra tale giorno e il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

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