I dirigenti scolastici, una volta assunti in ruolo a seguito della procedura concorsuale disciplinata dal nuovo Regolamento predisposto dal MI, svolgono il percorso di formazione e prova, ai fini della conferma in ruolo. Dalle attività di formazione alla valutazione finale.
Il concorso, che avrà cadenza triennale ed è organizzato su base regionale, si articola in:
- eventuale prova preselettiva (se il numero dei partecipanti, a livello regionale, supera di quattro volte il numero dei posti messi a concorso)
- prova scritta
- prova orale
- valutazione dei titoli
Segue la predisposizione della graduatoria di merito, stilata sulla base della somma dei voti della prova scritta, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli.
Una volta assunti, i dirigenti scolastici svolgono il periodo di formazione e prova, ai fini della conferma in ruolo, e rimangono nella regione di assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente, ossia tre anni.
Periodo di formazione e prova
I dirigenti scolastici, come detto sopra, per la conferma in ruolo, sono sottoposti al periodo di formazione e prova, ai sensi della vigente normativa e del CCNL.
Il periodo di formazione e prova dei dirigenti scolastici, secondo il nuovo regolamento:
- ha una durata pari all’anno scolastico, nel corso del quale deve essere prestato un servizio effettivo di almeno sei mesi (al riguardo, si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato; il periodo di formazione e prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi);
- non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza, salvo che nei casi di sospensione succitati;
- è finalizzato allo sviluppo, consolidamento e verifica delle competenze professionali del dirigente scolastico, osservate nell’azione svolta presso la scuola di assegnazione;
- prevede che ciascun dirigente scolastico neoassunto abbia un tutor;
- consiste nello svolgimento di attività formative dalla durata complessiva minima di 50 ore;
- prevede azioni di accompagnamento, tutoraggio e consulenza professionale, svolta da parte del dirigente scolastico-tutor, dalla durata di 25 ore;
- si conclude con la valutazione finale, ossia con un provvedimento di conferma o meno in ruolo, da parte del dirigente preposto all’USR.
Formazione
Le attività di formazione di cui al punto 5 sopra riportato:
- sono organizzate dagli USR;
- hanno una durata complessiva minima di 50 ore;
- sono finalizzate all’arricchimento delle competenze professionali e culturali legate alla funzione del dirigente scolastico;
- si possono articolare in incontri formativi, seminari, laboratori di carattere operativo basati sullo studio di casi, sullo scambio di problematiche professionali e di buone prassi, sul problem-solving;
- possono essere integrate da moduli di formazione on-line.
Azioni di accompagnamento
Le azioni di di accompagnamento, tutoraggio e consulenza professionale, di cui al punto 6 sopra riportato, sono poste in essere con la collaborazione dei dirigenti scolastici con funzioni di tutor e si propongono di supportare il neoassunto nello svolgimento dei principali compiti connessi alla funzione.
Tali attività, predisposte dagli USR:
- si affiancano alla formazione di cui sopra;
- hanno una durata di 25 ore;
- sono calendarizzate in funzione degli impegni connessi alle scadenze operative (in modo che l’attività abbia una ricaduta pratica sull’azione del neoassunto).
Tutor
Il dirigente scolastico tutor:
- è designato dal dirigente preposto all’USR;
- può seguire al massimo tre neoassunti (un dirigente – tutor per 3 neoassunti al massimo);
- svolge le sopra riportate azioni di accompagnamento;
- esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’azione dirigenziale;
- visita le istituzioni scolastiche di titolarità dei dirigenti neoassunti almeno due volte nel corso del periodo di formazione e prova;
- redige e invia all’USR (entro il mese di giugno) una relazione dettagliata sul dirigente neoassunto, comprensiva del parere relativo alla conferma o meno in ruolo;
- riceve un compenso economico nell’ambito delle risorse assegnate per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici;
- riceve un’attestazione dell’attività svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale.
DM
Uno specifico e successivo decreto ministeriale definirà:
- le modalità organizzative, l’articolazione e i contenuti didattici generali delle attività di formazione (50 ore);
- le attività di accompagnamento (25 ore);
- le modalità e i criteri per la designazione dei tutor;
- le modalità di documentazione del periodo di formazione e prova da parte del dirigente scolastico neoassunto;
- ulteriori compiti e adempimenti del Ministero, degli USR e dei tutor;
- eventuali forme di collaborazione con università e altri soggetti istituzionali nelle attività formative.
Valutazione periodo di formazione e prova
Cosa si valuta
Il periodo di formazione e di prova assolve alla finalità di verificare la padronanza delle competenze professionali del dirigente scolastico, in particolare nei seguenti ambiti:
- possesso ed esercizio delle competenze gestionali ed organizzative finalizzate alla correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale (sono valutate la capacità di ottemperare alle attività gestionali legate all’incarico dirigenziale e alle procedure previste dalla normativa vigente, in relazione agli atti di pertinenza del dirigente scolastico, nonché la correttezza nella gestione delle risorse economiche, finanziarie e strumentali);
- possesso ed esercizio delle competenze per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane, la conduzione e la gestione dei gruppi e dei conflitti (sono valutate la capacità di promozione, gestione e valorizzazione delle risorse umane a disposizione con particolare riferimento all’organizzazione del lavoro, alla formazione in servizio del personale, al sistema degli incentivi; lo svolgimento delle funzioni dirigenziali concernenti il periodo di formazione e di prova del personale neoassunto o in tirocinio; il corretto esercizio dell’eventuale azione disciplinare);
- possesso ed esercizio delle competenze concernenti i rapporti con la comunità scolastica, il territorio e i referenti istituzionali (sono valutate la capacità di gestione degli organi collegiali, delle relazioni sindacali, del lavoro di rete, dei rapporti tra scuola, famiglie, comunità, territorio e istituzioni di riferimento);
- possesso ed esercizio delle competenze concernenti l’analisi della realtà scolastica di assegnazione, nonché della progettazione delle iniziative volte al suo miglioramento (sono valutate la capacità di analisi del contesto, delle esigenze e delle aspettative della comunità educante, a partire dal rapporto di autovalutazione e dal PTOF, la capacità di sviluppo del piano di miglioramento e delle azioni di rendicontazione sociale).
Chi valuta
La valutazione dei dirigenti scolastici neoassunti in anno di formazione e prova è di competenza del dirigente preposto all’USR. A tal fine, il predetto dirigente:
- si avvale dei dirigenti tecnici e dei dirigenti amministrativi nelle aree funzionali dedicate alla dirigenza scolastica e, in subordine, di dirigenti scolastici di comprovata esperienza e specifica professionalità;
- può disporre, in ogni momento, in caso di necessità, interventi ispettivi per verificare l’andamento del servizio svolto dai dirigenti neoassunti e di accertarne eventuali responsabilità;
- riceve la relazione predisposta dal tutor, inviata entro il mese di giugno;
- valuta il neoassunto sulla base della succitata relazione del tutor e di eventuali ulteriori elementi conoscitivi;
- emette il giudizio relativo al superamento o meno del periodo di formazione e prova.
Conferma o meno in ruolo
Riguardo all’ultimo punto sopra riportato, precisiamo che il dirigente preposto all’USR:
- in caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova del neoassunto, emette motivato provvedimento di conferma in ruolo;
- in caso di giudizio sfavorevole, emette provvedimento motivato di mancato superamento del periodo di formazione e prova, provvede alla risoluzione del contratto e ad avviare la procedura per la ricollocazione nel ruolo di provenienza.
, , https://www.orizzontescuola.it/feed/,