Sembra che la sanatoria, tanto sollecitata dai DS destituiti, stia per arrivare e inevitabilmente incidere sul decreto ministeriale (il regolamento del corso-concorso riservato per i DS), di prossima pubblicazione. Utilizziamo il lemma “sanatoria” non in maniera superficiale, ma in modo attento e mirato, poiché di sanatoria si tratta, in modo particolare di sanatoria del 60, essendo i DS destituiti “sessantini”.
Essi, infatti, senza svolgere prove o frequentare corsi, vengono reintegrati nei ruoli. Possiamo capire e condividere le motivazioni di tale provvedimento, ovvero la valorizzazione delle risorse, il buon andamento della PA, la gestione ottimale delle azioni legate al PNRR.
Non riusciamo a capire, tuttavia, perché tale provvedimento sia “decontestualizzato”: i DS destituiti sono inseriti nella legge 14/23, che comprende gli asteriscati (che hanno svolto lo stesso iter concorsuale), i sessantini della prova orale, i sessantini della prova scritta e tutti gli altri ricorrenti.
Certamente ci rendiamo conto che lo svolgimento dell’incarico di DS abbia potuto conferire dei crediti ai Dirigenti destituiti, ma ci chiediamo: il servizio svolto può sostituire la prova d’accesso a un ruolo??? D’altronde lo stesso Consiglio di Stato aveva auspicato la ripetizione della prova per questi candidati e/o comunque una sanatoria che NON generasse disparità. L’interesse generale, infatti, è quello di risolvere e non suscitare altri contenziosi. Allora ci chiediamo in modo propositivo: perché non calibrare in modo più equo questo provvedimento?
Il comitato 60 + prova scritta
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