Da Orizzontescuola.it: Concorso docenti secondaria, valutazione servizi: quali servono solo come titolo d'accesso e quali per riserva 30% e punteggio

I candidati al prossimo concorso per la scuola secondaria sono assaliti da mille dubbi, tra cui quelli relativi alla valutazione e all’utilità dei servizi svolti. Vediamo quali sono i servizi utili nonché quelli che danno punteggio in GM.

Come accedere alla piattaforma – le Video Guide del Ministero – la nostra VIDEO GUIDA passo dopo passo Il termine ultimo di presentazione delle istanze è fissato al 9 gennaio 2024.

Servizi

I servizi svolti dai candidati, a seconda delle caratteristiche che presentano, possono essere sfruttati per punteggio, quali titolo d’accesso e per accedere alla riserva di posti del 30%.

Pertanto, possiamo distinguere tra:

  1. servizi che danno punteggio, ossia i soli prestati sulla specifica classe di concorso/tipologia posto di partecipazione;
  2. servizi prestati nelle scuole statali utili quale requisito d’accesso (tra i requisiti infatti vi è quello costituito da: laurea + tre annualità di servizio, negli ultimi cinque, nelle scuole statali, anche non continuative, di cui almeno una (annualità) nella classe di concorso per la quale si partecipa);
  3. servizi prestati nelle scuole statali utili ai fini dell’accesso alla riserva di posti (sono necessarie tre annualità di servizio, negli ultimi dieci anni, prestate nelle scuole statali, di cui almeno una (annualità) specifica.

Servizi specifici (attribuzione punteggio)

Nell’ambito della procedura concorsuale sono valutati, ai fini dell’attribuzione del punteggio in GM, i soli servizi specifici, ossia prestati nella classe di concorso/tipologia di posto di partecipazione, come leggiamo nella tabella B – punto C1, allegata al DM 205/2023, disciplinante la procedura:

Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del  sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado. Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul sostegno.
Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.
Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Dunque, ai sensi di quanto sopra riportato e di quanto indicato dal MIM:

  • si valuta il solo servizio specifico, ossia prestato nella specifica classe di concorso/tipologia di posto di partecipazione al concorso;
  • il servizio prestato su posto di sostegno non si valuta per la procedura su posto comune (ma solo nella specifica procedura);
  • il servizio prestato su posto comune non si valuta per la procedura su posto di sostegno (ma solo per la specifica procedura);
  • per ciascuna annualità di servizio prestata sulla specifica classe di concorso/tipologia di posto sono attribuiti punti 2;
  • per annualità di servizio si intende un servizio, anche non continuativo, prestato per almeno 180 giorni oppure un servizio svolto ininterrottamente dal 1° febbraio sino alle operazioni di scrutinio;
  • si valutano i servizi prestati nelle scuole sia statali che paritarie nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale e nei progetti di cui all’articolo 1/3 del DL 134/09 , convertito in legge  n. 167/2009, e in quelli di cui all’articolo 5/4-bis del DL n. 104/2013 , convertito, in legge, n. 128/2013;
  • il servizio prestato nei centri di formazione professionale (CFP) potrà essere dichiarato solo a partire dall’anno scolastico 2008/2009; tale servizio, ricordiamolo, è valutato nel solo caso in cui sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso;
  • il servizio prestato nei Progetti – art.1 comma 3 – D.L. 134/2009 potrà essere dichiarato solo a partire dall’anno scolastico 2008/2009;
  • il servizio prestato nei Progetti – art.5 comma 4 bis potrà essere dichiarato solo a partire dall’anno scolastico 2012/2013;
  • il servizio prestato nelle scuole paritarie potrà essere dichiarato solo a partire dall’anno scolastico 2000/2001.

Servizi titolo accesso

Uno dei requisiti d’accesso al concorso, come già accennato, è costituito da: titolo di studio (laurea) più tre annualità di servizio anche non continuative svolte nelle scuole statali, di cui una prestata nella specifica classe di concorso o posto di sostegno di partecipazione alla procedura concorsuale, prestate negli ultimi cinque anni, come si legge nel bando di concorso e nel DM 205/2023:

la partecipazione al concorso … è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Si precisa che:

  • con anno scolastico di servizio si intende l’annualità di servizio (vedi sopra come computarla);
  • gli anni di servizio richiesti devono essere stati svolti tutti nelle scuole statali;
  • due dei tre anni richiesti possono essere stati svolti in classi di concorso, grado di istruzione e tipologia di posto diversa da quella di partecipazione;
  • un anno di servizio dei tre deve essere necessariamente svolto sulla classe di concorso/tipologia di posto di partecipazione;
  • gli anni scolastici validi sono quelli compresi tra il 2018/19 e il 2022/23;
  • all’interno dello stesso anno scolastico potranno essere dichiarati più periodi di servizio, anche non continuativi. Se la somma dei periodi all’interno di un anno scolastico raggiunge i 180 giorni, l’anno scolastico sarà considerato valido ai fini del requisito di accesso; analogamente, l’anno scolastico sarà considerato valido, se il candidato dichiara che il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
  • i periodi di servizio possono sovrapporsi solo se prestati su classi di concorso diverse;
  • il sistema controllerà che almeno un anno di servizio sia stato prestato sulla classe di concorso richiesta (se manca tale annualità specifica, il sistema non fa procedere);
  • il requisito di accesso sarà considerato verificato per l’inoltro della domanda, se saranno raggiunte tre annualità di servizio anche non  consecutive;
  • il servizio prestato sulla classe di concorso EEEM può essere dichiarato a partire dall’anno scolastico 2022/23.

In tal caso, ossia qualora si acceda al concorso con tre annualità di servizio, di cui una specifica, il servizio specifico (anche nel caso siano tutte e tre specifiche) non sarà valutato. Infatti, come leggiamo nella specifica sezione della domanda, in riferimento al servizio quale requisito d’accesso, non si accenna alla valutazione, diversamente da quanto indicato nella parte relativa al servizio utile alle riserva dei posti e a quella dedicata al servizio specifico. Ecco l’immagine dalla piattaforma:

Come detto sopra, nell’ultimo punto dedicato ai servizi quali requisiti d’accesso non si parla di valutazione del servizio, mentre nel secondo punto dedicato alla riserva di posti si indica che i servizi prestati su classe di concorso/insegnamento/tipo posto sostegno diverso da quello di partecipazione non concorreranno al punteggio dei titoli di servizio; conseguentemente, quelli specifici (uno sicuro in quanto richiesto anche per accedere alla riserva) saranno valutati (p. 2 per ciascun anno di servizio). Ciò è testimoniato anche dal fatto che la sottosezione in cui caricare i servizi utili al punteggio e alla riserva (incluso il punteggio nel caso di annualità specifica) è diversa da quella dedicata al servizio quale titolo d’accesso: una è denominata “Titolo valido ai fini dell’accesso”, l’altra “Altro titolo di servizio.

Servizi utili a riserva posti e punteggio

Il DM 205/2023 e conseguentemente il bando di concorso prevedono una riserva del 30% dei posti per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto un servizio presso le scuole statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, di cui uno specifico. Il servizio caricato, ai fini della riserva, se prestato nella specifica classe di concorso/posto sostegno, verrà anche considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio. Infatti, come già detto, nella sezione dedicata ai servizi, specificatamente nelle informazioni fornite all’inizio – secondo punto dedicato alla riserva di posti, si indica che i servizi prestati su classe di concorso/insegnamento/tipo posto sostegno diverso da quello di partecipazione non concorreranno al punteggio dei titoli di servizio; di conseguenza, quelli specifici (uno sicuro in quanto richiesto anche per accedere alla riserva) saranno valutati (p. 2 per ciascun anno di servizio).

Precisiamo che:

  • ai fini della riserva, si considerano i soli servizi prestati presso le scuole statali, in qualsiasi classe di concorso/insegnamento/tipo posto sostegno;
  • i periodi di servizio possono sovrapporsi solo se prestati su classi di concorso diverse;
  • affinché i periodi di servizio dichiarati all’interno di un anno scolastico siano  valutabili, la somma di tali periodi deve essere pari ad almeno 180 giorni, a meno del servizio valutabile come anno di servizio intero ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni; valido come annualità anche il servizio prestato dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio;
  • il servizio prestato su AAAA, EEEE, ADAA, ADEE, EEEM e RELI potrà essere dichiarato solo a partire dall’anno scolastico 2013/14;
  • in fase di determinazione del diritto alla riserva di posti del 30% il sistema controllerà che il candidato sia in possesso di almeno 3 anni di servizio negli ultimi 10 (quindi a partire dal 2013/14) di cui almeno uno nella specifica classe di concorso/tipo posto sostegno;
  • il servizio prestato sulla classe di concorso EEEM può essere dichiarato a partire dall’anno scolastico 2022/23;
  • come suddetto, i servizi specifici verranno anche considerati ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Conclusioni

Alla luce di quanto detto:

  • il servizio utile quale requisito d’accesso deve essere stato prestato nelle scuole statali e non è considerato ai fini del punteggio (come dimostra anche il fatto che uno stesso servizio, non può essere caricato come titolo d’accesso e poi come altro titolo di servizio, in quanto periodi sovrapponibili);
  • il servizio utile alla riserva di posti deve essere stato prestato nelle scuole statali e i servizi specifici sono considerati anche ai fini dell’attribuzione del punteggio;
  • il servizio specifico, che dà punteggio, può essere stato prestato nelle scuole sia statali che paritarie nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale e nei progetti summenzionati.

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