Orizzontescuola.it – Concorso educazione motoria, diploma ISEF non è titolo di accesso. Ricorso al Tar, i giudici confermano bando – Orizzonte Scuola Notizie Laura Biarella

Il diploma ISEF è equiparato a una laurea di primo livello in scienze motorie e non a una laurea magistrale, pertanto, è titolo non sufficiente per la partecipazione al concorso per docenti di educazione motoria nella scuola primaria. Lo ha sentenziato l’11 dicembre 2023 la Sezione III Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il Bando docenti motoria in primaria 2022

Alcuni ricorrenti hanno adito il TAR per chiedere l’annullamento del Bando del concorso per docente di educazione motoria nella scuola primaria, nella parte in cui non prevedeva la possibilità per i possessori di diploma ISEF di partecipare alla procedura concorsuale.

L’insegnamento nelle classi IV e V della primaria

Il Tar ha rilevato che l’esclusione dei ricorrenti risulta predeterminata ex lege, poiché l’art. 1, c. dal 329 al 338 della legge di Bilancio per il 2022, aveva previsto l’introduzione graduale dell’insegnamento dell’educazione motoria nelle classi IV e V della scuola primaria, da parte di docenti in possesso di idoneo titolo di studio e iscritti nella classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”.

Requisiti per accedere all’insegnamento di motoria

In base a tale disposizione (c. 331), si accede all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, che abbiano, altresì, conseguito 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

I diplomati ISEF

La giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di occuparsi degli stessi con riferimento ad altre procedure, precisando che il diploma ISEF non costituisce un titolo abilitante (Tar Lazio n. 2321/2022).

L’importanza dei percorsi abilitanti

Il TAR rammenta che i percorsi abilitanti consentono di conseguire competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Queste trovano una specifica correlazione nella finalità del concorso, volto a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all’insegnamento. Ne deriva che tale requisito, in ragione della sua specificità e dell’importanza che riveste non è surrogabile, ragion per cui deve ritenersi legittima l’esclusione dalla procedura di coloro i quali comunque ne siano privi.

Il diploma ISEF è equiparato a triennale

Per i candidati in possesso del diploma ISEF, il Consiglio di Stato con le sentenze n. 3528/2006 e n. 209/2008 ne ha sancito l’equiparazione a una laurea di primo livello in scienze motorie e non a una laurea magistrale. Dunque, il diploma ISEF, in quanto equiparato alla laurea triennale, è stato ritenuto un titolo non sufficiente per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. La giurisprudenza (cfr. Cons. St. n. 5830/2020), seguendo l’orientamento già sedimentatosi, ha ribadito che il diploma di educazione fisica conseguito al termine della frequenza di un corso triennale non può essere equiparato al diploma di laurea del vecchio ordinamento, che fino al 1990 aveva in linea di massima durata almeno quadriennale.

In dettaglio:

  • all’ISEF si accedeva col diploma di scuola secondaria superiore e mediante concorso per esami per un numero di posti annualmente determinato dal Ministero;
  • col d.lgs. n. 178/98, è stata operata la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica in facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie;
  • l’equiparazione tra il diploma ISEF vecchio ordinamento e la (sola) laurea triennale in scienze motorie ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi e alle attività professionali è stata prevista dalla l. n. 136/22;
  • la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha sottolineato che “non è possibile sostenere l’equipollenza del diploma ISEF a quella della laurea non potendosi assegnare all’art. 1 della legge n. 136 del 2002 il carattere di norma ricognitiva della situazione antecedente, riconoscendo detta norma, per la prima volta ed in maniera esplicita, l’equiparazione del diploma ISEF a quello della laurea breve di primo livello” (Consiglio di Stato, n. 209/08 e n. 1559/13).

Per l’effetto, il TAR ha sentenziato che l’esclusione dalla procedura concorsuale risulta esente dai vizi sollevati.

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