Concorso ordinario secondaria, prove dal 14 marzo: quale permesso richiedere. Cosa presentare a scuola

Professione Docente
Insegnare nella Scuola Italiana


Tra i diritti del personale scolastico di ruolo e non, c’è quello di poter usufruire dei permessi per partecipare a concorsi ed esami, sebbene sia opportuno sottolineare che ci siano delle differenze a seconda della tipologia di contratto. La normativa di riferimento è il CCLN del 2007, confermato dal nuovo Contratto 2016/18.
NOTA BENE Il calendario non comprende tutte le classi di concorso per cui è stata bandita la procedura: nell’avviso si precisa che le date relative allo svolgimento delle prove per le classi di concorso al momento non considerate verrà comunicato successivamente, previa pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.
CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO
Le prove scritte saranno sostenute nella Regione per la quale è stata presentata domanda di partecipazione; l’elenco delle scuole individuate come sede di esame sarà comunicato dagli Uffici Scolastici Regionali competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento. L’elenco in aggiornamento
L’art 15 comma 1, del CCLN afferma
“Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.”
I docenti a tempo indeterminato potranno usufruire degli 8 giorni di permesso nell’arco dell’intero anno scolastico solo per le giornate in cui si esplicheranno le prove concorso/ esame e per il raggiungimento della sede (compreso il rientro) ove si terrà il concorso/esame.
Questi stessi giorni non potranno essere utilizzati per la preparazione agli esami, infatti nello specifico, la normativa prevede che il docente possa chiedere altri permessi come ad esempio permesso studio e aspettativa per motivi di studio.
Possono essere fruiti anche se l’esame o la prova di concorso si svolgano al di fuori dell’orario di lavoro. Il permesso richiesto non è infatti rapportabile al proprio orario di servizio anche se la prova concorsuale o esame dovessero svolgersi in orario pomeridiano.
Anche il personale a tempo parziale può usufruire di questi permessi, in proporzione alle giornate di lavoro settimanale previste (l’amministrazione individua i giorni di permesso spettanti a ciascun dipendente a tempo parziale, in relazione all’orario di lavoro di ciascuno di essi).
Per poter usufruire dei permessi per concorso/esame, i docenti dovranno presentare al Dirigente scolastico una documentazione che giustifichi la richiesta e la partecipazione all’esame o al concorso, con l’indicazione dei giorni in cui saranno impegnati nelle prove in oggetto.
Non esiste nessuna limitazione in quanto l’art 15 del CCLN in riferimento alla possibilità di usufruire dei permessi retribuiti non pone nessun vincolo in ordine alla tipologia di concorsi o esami che possano giustificare la fruizione degli otto giorni di permesso.
Il docente non sarà in nessun modo penalizzato, né da un punto di vista giuridico e né economico in quanto i giorni di permesso saranno interamente retribuiti, valutati ai fini dell’anzianità di servizio e non ridurranno le ferie.
Sebbene l’unica differenza che sussista tra i docenti di ruolo e i precari sia lo stato giuridico ed economico, siamo ancora lontani dal far sì che entrambe le categorie possano godere degli stessi diritti, infatti i docenti a tempo determinato possono usufruire dei permessi per partecipare a concorsi o esami ma con delle differenze sostanziali.
La normativa di riferimento è l’art. 19 comma 7, del CCLN che recita quanto segue:
Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio…
Da ciò si evince che il personale a contratto determinato, potrà usufruire degli otto giorni durante l’anno scolastico ma questi ultimi non saranno retribuiti e interromperanno l’anzianità di servizio andando così a inficiare quei giorni di servizio che potrebbero essere utilizzati dai docenti nelle procedure come l’aggiornamento delle GPS o delle GAE.
Per tutte le altre condizioni sopra espresse in merito ai docenti di ruolo, anche i docenti a tempo determinato ne usufruiranno fatta eccezione per il mancato riconoscimento della retribuzione degli otto giorni per permessi per esami o concorsi.
Il dipendente al rientro a scuola presenta, a giustificazione dell’assenza, l’attestazione di partecipazione rilasciata dal soggetto presso il quale è stato sostenuto l’esame o si è svolta la prova concorsuale. In  sostituzione dell’attestazione è possibile comprovare l’esame o la prova concorsuale con autocertificazione.
Nell’autocertificazione è implicito che si possa anche dichiarare oltre al giorno effettivo di svolgimento dell’esame i giorni che sono serviti per il viaggio, e né la segreteria, né il dirigente potranno richiedere eventuali biglietti o altro perché non contemplato dalla norma. L’autocertificazione di fatto adempie all’obbligo richiesto. Permesso per concorso od esame: ecco perché la segreteria non può chiedere conto degli spostamenti del docente
CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO
Un’alternativa possono essere le ferie
I docenti a tempo determinato possono fruire
Personale a tempo determinato: quanti e quali permessi spettano [orari e giornalieri, retribuiti e non retribuiti]
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Pietro Guerra

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