Concorso straordinario 2020 per il ruolo: legittima la soglia minima di 7/10 per superarla. Sentenza TAR

La soglia minima dei 7/10 (punteggio minimo di 56/80) prevista per il superamento delle prove scritte di un concorso, contemplata espressamente dalla legge, risulta legittima specie in ipotesi di concorso straordinario finalizzato anche ad eliminare il precariato storico.

Inoltre, la previsione del punteggio minimo costituisce un parametro per inserire un criterio di merito collegato alle prove svolte. Lo ha stabilito Il Tar Lazio, Sezione III Bis, nella Sentenza depositata il 4 marzo 2022.

La previsione del punteggio minimo utile per superare la prova scritta

Una docente si rivolgeva al Tar Lazio chiedendo l’annullamento degli atti del concorso indetto con decreto dipartimentale n. 510 del 2020 nella parte in cui la stessa non era inserita nella graduatoria di merito per la classe di concorso A045 – Scienze economico-aziendali, non avendo superato la prova scritta.

Tra i vari motivi, ha lamentato l’illegittimità per violazione della normativa europea in materia di stabilizzazione e per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, dei Decreti n. 510/2020 e n. 783/2020, e prima ancora delle disposizioni di cui al d.l. n. 126/2019, alla l. n. 159/2019, al d.l. 22/2020 e alla l. n. 41/2020, nella parte in cui prevedono un punteggio minimo di 56/80, ossia di 7/10, per l’utile inserimento nella graduatoria.

Il Tar ha rigettato le doglianze poiché la soglia è stata prevista espressamente dalla legge, e la legge sopravvenuta può abrogare o derogare a una legge precedente, specie in ipotesi di concorso straordinario finalizzato anche ad eliminare il precariato storico.

I precedenti

La tematica della soglia minima è stata già affrontata dal Tar (sentenze n. 453/2022 e 9799/2021): in base all’art. 1, comma 10, l. n. 159 del 2019 “Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell’anno 2016”.

Il bando riprendendo il dettato normativo prevedeva, analogamente all’art. 13 la necessità di raggiungere un punteggio di 7/10 per superare la prova scritta.

La selezione dei più meritevoli

Tale previsione, oltre a essere conforme alla legge, non è neppure particolarmente rigorosa e rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero, funzionale all’esigenza di compiere una selezione rigorosa dei più meritevoli: “Non è preclusa la possibilità che sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all’esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare – soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi – una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall’art. 97 Cost.” (Cons. Stato, n. 5639/2015).

L’asserito contrasto costituzionale

Secondo il Tar, ferma la rilevanza della questione alla luce del mancato superamento della prova scritta, non è possibile operare una lettura costituzionalmente orientata che consenta di far rientrare la ricorrente nella graduatoria degli ammessi alla prova orale: sia il senso letterale delle parole che l’intenzione del legislatore depongono nel senso del necessario superamento della prova scritta con un punteggio di almeno 7/10, con la conseguenza che non sembra possibile un risultato interpretativo idoneo a soddisfare l’interesse della ricorrente.

Il legislatore nell’indicare i requisiti di superamento, così come di accesso, a un concorso è dotato di ampia discrezionalità che può esercitare nei limiti della ragionevolezza e logicità delle scelte effettuate.

Nel caso di specie, in considerazione dell’elevato numero di posti messi a concorso e del carattere diffuso della procedura sia sotto il profilo spaziale che con riferimento alle classi interessate, per il Tar occorre svolgere un contemperamento tra una pluralità di interessi, tra i quali, a titolo esemplificativo: le esigenze delle istituzioni scolastiche ad avere un numero adeguato di docenti rapportati alla richiesta di offerta formativa; mantenere elevato il livello di preparazione dei docenti che superano la procedura concorsuale; evitare la formazione di nuovo precariato e ridurre o rimuovere quello storico.

Nel contemperamento delle varie esigenze, sempre secondo il Collegio, è logica la determinazione di un punteggio minimo. In un concorso la previsione del punteggio minimo costituisce un parametro per inserire un criterio di merito collegato alle prove svolte, non contrastante con l’ulteriore ratio di eliminare il precariato storico, coerente d’altro canto con la previsione di qualsiasi procedura concorsuale.

Il principio di par condicio

La fissazione di una soglia minima applicabile a tutti i concorrenti su base nazionale garantisce il rispetto del principio di par condicio tra i partecipanti alla procedura concorsuale.

Il rigetto della doglianza

Nel caso di specie, la parte ricorrente si era limitata a contestare in modo generico la citata soglia, senza descrivere, allegare e provare in quali termini renda eccessivamente gravosa e complessa la prova concorsuale, tanto da renderla addirittura irragionevole o illogica, in relazione ai parametri costituzionali presi in considerazione.

, 2022-03-08 11:02:00, La soglia minima dei 7/10 (punteggio minimo di 56/80) prevista per il superamento delle prove scritte di un concorso, contemplata espressamente dalla legge, risulta legittima specie in ipotesi di concorso straordinario finalizzato anche ad eliminare il precariato storico.
L’articolo Concorso straordinario 2020 per il ruolo: legittima la soglia minima di 7/10 per superarla. Sentenza TAR sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie., Photo Credit: , Laura Biarella

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Exit mobile version