Il docente già di ruolo, che viene assunto da concorso straordinario bis, può mantenere il contratto a tempo indeterminato. Le condizioni.
Procedura concorso straordinario bis
Ricordiamo che il concorso straordinario bis rientra nella procedura straordinaria, prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22. Vinto il concorso, gli aspiranti:
- sono nominati, nell’a.s. 2022/23, a tempo determinato (al 31/08);
- svolgono, nell’a.s. 2022/23, un percorso di formazione universitario con prova conclusiva e l’anno di prova;
- superata la prova conclusiva e l’anno di prova, vengono immessi in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza 1° settembre 2023.
Evidenziamo che:
- in caso di valutazione negativa del periodo di prova, gli aspiranti devono reiterarlo (ciò è possibile una sola volta), mentre in caso di mancato superamento della prova conclusiva del percorso di formazione universitario decadono dalla procedura, con relativa impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato);
- le nomine, nell’a.s. 2022/23, possono essere effettuate in relazione alla possibilità per gli aspiranti di svolgere 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche. Qualora ciò non sia possibile, le nomine saranno effettuate il prossimo anno scolastico.
Quesito
Così scrive un nostro lettore:
Ho ottenuto il ruolo su A041 tramite la procedura STEM (prova scritta del luglio 2021) e ho iniziato l’anno di prova il 01/09/2022. Sono appena rientrato tra i posti utili del concorso straordinario bis della classe di concorso AB56. Se ricevessi la chiamata per il contratto a tempo determinato su AB56 entro quest’anno scolastico: se accetto immediatamente la nomina su AB56 mantengo comunque la titolarità sulla sede di A041? Posso comunque presentare domanda di trasferimento provinciale nel 2023 su A041 per acquisire la sede di titolarità definitiva (a partire dal 01/09/2023) e poi scegliere (sempre con l’inizio del nuovo anno scolastico) se mantenere la sede su AB56 o andare sulla nuova sede di A041?
Se ricevessi la chiamata per il contratto a tempo determinato su AB56 per il prossimo anno scolastico: potrò scegliere tra tutte le sedi disponibili in provincia per l’anno scolastico 2023/2024 o potrò comunque scegliere solo tra le sedi accantonate per lo straordinario bis su AB56 nell’anno scolastico 2022/2023?
Rispondiamo alle diverse domande poste dal nostro lettore.
D1. Se accetto immediatamente la nomina su AB56 mantengo comunque la titolarità sulla sede di A041?
R1. Sì, potrà mantenere il ruolo nella A041 usufruendo dell’articolo 36 del CCNL 2007, in base al quale i docenti di ruolo possono accettare incarichi di supplenza al 31/08 e al 30/06 per altro grado di istruzione o altra classe di concorso, diversi rispetto a quelli di titolarità. Pertanto, considerato che nell’ambito della procedura in esame si viene assunti prima a tempo determinato (contratto al 31/08) e che il nostro lettore è di ruolo nella A041 (quindi in una classe di concorso/grado di istruzione diverso da quello dell’incarico a tempo determinato), lo stesso potrà fruire del predetto articolo 36 e poi scegliere, il prossimo anno, se essere assunto in ruolo nella AB56 (previo superamento dell’anno di prova e della prova conclusiva del percorso universitario) oppure mantenere il ruolo nella A041.
Quanto detto in merito alla possibilità o meno di fruire dell’articolo 36, è stato chiarito indirettamente dal Ministero con la guida destinata alle segreterie scolastiche e volta a fornire indicazioni sull’acquisizione dei contratti annuali dei docenti già di ruolo. Ne abbiamo parlato in questo articolo
D2. Posso comunque presentare domanda di trasferimento provinciale nel 2023 su A041 per acquisire la sede di titolarità definitiva (a partire dal 01/09/2023) e poi scegliere (sempre con l’inizio del nuovo anno scolastico) se mantenere la sede su AB56 o andare sulla nuova sede di A041?
R2. La possibilità di presentare o meno la domanda di trasferimento dipende da quanto sarà scritto nel prossimo CCNI sulla mobilità. Al momento, da quanto emerso dai primi incontri, nel contratto sarà cancellata la parte relativa all’acquisizione della titolarità tramite domanda di trasferimento e per i neoassunti dovrebbe vigere il vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione, ai sensi del DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, ragion per cui non dovrebbe poter presentare domanda di trasferimento (utilizziamo il condizionale in attesa del testo del contratto). Evidenziamo che è stato presentato un emendamento al DL Aiuti Quater per sospendere tutti i vincoli di mobilità per l’a.s. 2023/24 (attendiamo comunque se sarà o meno approvato nel testo definitivo).
D3. Se ricevessi la chiamata per il contratto a tempo determinato su AB56 per il prossimo anno scolastico: potrò scegliere tra tutte le sedi disponibili in provincia per l’anno scolastico 2023/2024 o potrò comunque scegliere solo tra le sedi accantonate per lo straordinario bis su AB56 nell’anno scolastico 2022/2023?
R3. La scelta sarà effettata tra le sedi accantonate (almeno a normativa vigente).
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.
, 2022-12-07 07:57:00, Il docente già di ruolo, che viene assunto da concorso straordinario bis, può mantenere il contratto a tempo indeterminato. Le condizioni.
L’articolo Concorso straordinario bis, docente di ruolo vincitore può mantenere la cattedra e fare anche il nuovo anno di prova: il prossimo anno deciderà quale posto accettare sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie., ,